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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34875/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, censurando violazioni degli artt. 272, 274 e 275 c.p.p. (comma 3-bis), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; si sottolineava in particolare il decorso del tempo dal fatto come elemento a favore della sostituzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse assolto l'onere motivazionale con argomentazioni coerenti, specifiche e complete sulla sussistenza dei gravi indizi e del periculum libertatis (confessione, reperimento in sito del delitto e dell'arma, movente economico, modalità esecutive con premeditazione e accanimento). Ha inoltre affermato che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 275 c.p.p.; ha quindi confermato la permanenza delle esigenze cautelari e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Dispositivo procedurale in base al quale è stata proposta l'impugnazione; indicato come riferimento formale all'ordinanza del Tribunale del riesame

  • art. 272 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle presunte violazioni processuali; la Corte ritiene che l'onere motivazionale richiesto sia stato adempiuto, quindi la censura non è fondata

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle misure cautelari (gradazione delle misure); la Corte osserva che tale norma è prevalorizzata solo se non contrastante con la presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3

  • art. 275 c.p.p. (comma 3 e comma 3-bis)

    La Corte interpreta l'art. 275, comma 3, come fonte di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati ivi elencati; detta presunzione, essendo speciale, prevale sulla norma generale (art. 274) salvo prova contraria non fornita dal mero decorso del tempo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali e altre sanzioni per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico ministero e alla procedura, come norma di riferimento per il deposito delle conclusioni ministeriali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione (formalità esecutive successive alla declaratoria)

Massime di principio

  • Se il reato rientra nelle fattispecie dell'art. 275 c.p.p. e sussistono gravi indizi e modalità particolarmente cruente o premeditate, la presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere è forte e non è facilmente superata dal solo trascorrere del tempo
  • La mera decorrenza del tempo dal fatto non costituisce, di per sé, prova sufficiente per attenuare il giudizio di pericolosità e giustificare la sostituzione della misura cautelare; occorrono elementi concreti e nuovi idonei a dimostrare la diminuzione del periculum libertatis
  • Il giudice cautelare deve fornire motivazione specifica, coerente e completa sulle ragioni della misura adottata; se ciò avviene, le censure difensive di carattere meramente negatorio e generico sono destinati a non prevalere
  • Per opporsi efficacemente a una custodia in carcere è necessario allegare fatti e circostanze concreti e aggiornati che contrastino gli elementi indiziari o dimostrino l'assenza di attualità del pericolo, non limitandosi a considerazioni generiche
  • I ricorsi privi di nuovi elementi probatori o di doglianze procedurali fondate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per le spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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