Ordinanza n. 28/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti emessi in data 31 ottobre 2025 dalla Prefettura di Piacenza in punto di revoca dei nulla osta concessi ai lavoratori stranieri della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi del 31 ottobre 2025 di revoca dei nulla osta concessi ai lavoratori stranieri della società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Piacenza ha revocato i nulla osta concessi ai propri lavoratori stranieri, deducendo l’illegittimità delle revoche. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge, in particolare, una contestazione relativa alla genericità delle ragioni poste a fondamento degli atti e all’insufficiente esplicitazione degli elementi istruttori ed economico-reddituali utilizzati dall’Amministrazione per valutare la capacità economica del datore di lavoro rispetto alle domande presentate. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che dai provvedimenti impugnati e dalla documentazione depositata dalla Prefettura non risultavano dettagliatamente evincibili gli elementi istruttori esaminati ai fini della valutazione della capacità economica del datore di lavoro; per tale ragione, le motivazioni delle revoche sono state considerate generiche. Ha ravvisato anche il periculum in mora, identificato nel grave e irreparabile pregiudizio derivante alla società dalla mancata disponibilità dei lavoratori necessaria per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame: la Prefettura è stata ordinata di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza provvedimenti di conferma o revoca dei precedenti, adeguatamente e dettagliatamente circostanziati sugli elementi economico-reddituali relativi alla capacità economica del datore di lavoro rispetto alle domande presentate. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo all’11 marzo 2026. L’ordinanza non dispone direttamente l’annullamento definitivo delle revoche, ma impone la riedizione del potere mediante riesame motivato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione di un provvedimento di revoca fondato sulla capacità economica del datore di lavoro non è adeguata se non consente di individuare gli specifici elementi istruttori ed economico-reddituali esaminati dall’Amministrazione e il loro rapporto con le domande presentate.
- Quando l’Amministrazione non esplicita gli elementi istruttori posti a base della valutazione della capacità economica del datore di lavoro, le ragioni della revoca possono risultare generiche e può sussistere il fumus boni iuris per disporre il riesame.
- La mancata disponibilità di lavoratori indispensabili per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale può integrare, in sede cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile per il datore di lavoro.
- L’accoglimento cautelare ai soli fini del riesame impone all’Amministrazione di rieditare il potere mediante un provvedimento di conferma o revoca adeguatamente e dettagliatamente motivato sugli elementi economico-reddituali rilevanti, senza determinare automaticamente l’annullamento definitivo dell’atto originario.
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