Ordinanza n. 528/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio di un visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione degli affari esteri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., diretta a ottenere una pronuncia interinale propulsiva. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica aveva fatto venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere una misura cautelare interinale propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate: il giudice ha considerato sia il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; la fissazione dell'appuntamento da parte dell'amministrazione ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia interinale propulsiva.
Massime di principio
- La fissazione, nel corso del giudizio cautelare, dell'appuntamento richiesto all'amministrazione può far venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una misura cautelare interinale propulsiva, poiché l'utilità pratica della pronuncia è stata già conseguita.
- Quando l'amministrazione si attiva per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli e il tempo trascorso tra l'istanza amministrativa e la notificazione del ricorso non è particolarmente lungo, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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