Cassazione Civile, Ordinanza n. 26150/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia originava da un’azione possessoria proposta per un asserito spoglio relativo al possesso di una striscia di terreno in località Francavilla a Mare, Via Francesco Paolo Tosti. In primo grado la domanda era stata respinta, sul rilievo che l’ufficiale giudiziario aveva operato in esecuzione di provvedimenti giudiziari di reintegrazione nel possesso e che, quindi, non ricorreva uno spoglio. Gli odierni ricorrenti avevano quindi proposto appello, ma la Corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., osservando che l’atto conteneva riferimenti a molte vicende estranee o collaterali, critiche generiche e confuse, e nessuna censura effettiva agli argomenti centrali della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi, violazione di legge, nullità della sentenza e del procedimento, e vizio di motivazione; contestavano inoltre la decisione di appello perché resa da giudice ausiliario e lamentavano, più in generale, che i giudici di merito non avessero esaminato adeguatamente le loro doglianze, la documentazione prodotta e le istanze istruttorie. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era redatto in modo caotico, non chiaro e non autosufficiente, con mescolanza di censure eterogenee e con richieste sostanzialmente dirette a un nuovo esame del fatto, non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti di chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla decisione impugnata richiesti dagli artt. 366 e 360 c.p.c.; che le doglianze fossero confuse, sovrapposte e in parte volte a sollecitare una rivalutazione del merito; che il primo motivo cumulasse impropriamente doglianze eterogenee; che la censura sulla nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario fosse infondata alla luce della disciplina e della giurisprudenza richiamate; e che il terzo motivo fosse formulato sul vecchio testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non più vigente, senza denunciare un’anomalia motivazionale riconducibile ai soli casi oggi rilevanti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il requisito di specificità dell’atto di appello impone censure chiare e riferite ai capi della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti giustifica l’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto con chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla sentenza impugnata; la loro violazione compromette specificità e autosufficienza e conduce all’inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Le censure devono essere sussunte in modo corretto nei relativi vizi tipizzati; non è ammissibile un ricorso che mescoli mezzi eterogenei o che miri a un nuovo giudizio di fatto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente una definizione accelerata quando il ricorso è privo di consistenza per contrasto con orientamenti di legittimità consolidati.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è intervenuta all’esito di proposta di definizione accelerata per inammissibilità o manifesta infondatezza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È stata richiamata per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che formula la proposta rispetto al collegio decidente.
art. 291 c.p.c.
Non è stata disposta la rinnovazione della notifica nulla perché il ricorso era comunque inammissibile e la sanatoria avrebbe inciso inutilmente sul procedimento.
art. 96 c.p.c.
Poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di inammissibilità, ha applicato la condanna aggravata e la somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 106 Cost.
La censura sulla composizione del collegio e sul giudice ausiliario è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina richiamata e della giurisprudenza costituzionale.
art. 24 Cost.
La chiarezza e sinteticità degli atti sono funzionali alla effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Il dovere di chiarezza e sinteticità si collega ai principi del giusto processo.
art. 12 preleggi
Richiamato per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente una chiara e immediata individuazione dei fatti rilevanti, delle statuizioni impugnate e delle specifiche ragioni di censura, perché viola i requisiti di specificità, chiarezza e sinteticità imposti dall’art. 366 c.p.c.
- Non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: le doglianze che mirano a rivalutare il fatto, la prova o il convincimento del giudice di merito esulano dalla funzione della Corte di cassazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga censure eterogenee senza distinguere il singolo vizio denunciato e senza un preciso collegamento con la sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione oggi censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è confinato alle sole anomalie motivazionali estreme, non essendo più deducibile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- La partecipazione di un giudice ausiliario a un collegio di appello, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, non determina di per sé nullità della sentenza.
- In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può evitare attività processuali inutili, come la rinnovazione della notifica nulla, per esigenze di ragionevole durata del processo.
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