Cassazione Penale, Sentenza n. 17947/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 12/02/2026 che aveva disposto la restituzione dei beni sequestrati a Giordano. Il ricorrente deduce violazione di legge e censura la motivazione del Tribunale come manifestamente illogica in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Sostiene che dalle banche dati e dagli atti emergerebbero indizi concreti di fittizietà dei crediti d'imposta (assenza di documentazione a giustificazione dell'origine e legalità dei crediti; provenienza da società evasori totali; tempistiche sospette di acquisto e cessione; assenza di movimentazioni prima dell'incasso; investimenti in crediti sovradimensionati rispetto alla capacità reddituale). Inoltre sostiene che gli originari titolari dei crediti sono persone con redditi nulli o modesti, prive di immobili sui quali eseguire lavori che giustifichino i bonus, e manca documentazione contrattuale attestante interventi edilizi. Il ricorrente deduce altresì il periculum in mora a causa della persistente disponibilità di somme e crediti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestro preventivo sia ammesso solo per violazione di legge e che il Tribunale abbia fornito una motivazione non apparente ma compiuta, coerente e logica, spiegando perché non esistono elementi concreti e persuasivi sul presunto fraudolento conseguimento dei crediti. In particolare il Tribunale ha rilevato che le indagini avevano seguito solo la circolazione dei crediti senza verificare l'origine (mancanza di acquisizione delle istanze per i benefici, mancata verifica degli interventi edilizi), e ha considerato documentazione della difesa (visure, bilanci, contabili di pagamento) che smentiva l'inesistenza dei soggetti. Ha inoltre osservato che interventi normativi successivi (d.l. 32/2022) non implicano che l'inosservanza di obblighi del cessionario dimostri automaticamente la fraudolenza. Le ulteriori prove richiamate dal ricorrente sono risultate successive alla decisione impugnata e quindi non utilizzabili in sede di cassazione per contestarne la motivazione.
Norme richiamate
d.l. 32/2022
Introdotto un meccanismo di controllo sui crediti d'imposta anche da parte del cessionario; tuttavia la Corte ha ritenuto che il mancato assolvimento di obblighi di diligenza da parte del cessionario non dimostri automaticamente il fraudolento conseguimento del credito.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata in motivazione)
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato a questioni di diritto o a vizi estremi della motivazione; non è consentita la rinnovazione del giudizio di fatto o la valutazione di prove sopravvenute.
- Per ottenere il mantenimento del sequestro o impedire la restituzione è necessario che dagli atti emettano elementi concreti e persuasivi della fraudolenta origine dei beni o dei crediti sequestrati; semplici sospetti o indici informatici non sono sufficienti se non supportati da verifiche sul luogo, documentazione originaria e riscontri probatori.
- Documenti prodotti dopo la decisione impugnata non possono essere valutati in sede di cassazione per criticare la completezza della motivazione: le prove utili devono essere nel fascicolo all'epoca del provvedimento impugnato o devono essere dedotte nei gradi di merito.
- Quando si contesta la fittizietà di crediti d'imposta occorre indagare e documentare l'intera catena: domande per i benefici, contratti e capitolati relativi ai lavori, titolarità e capacità patrimoniale dei soggetti originari, flussi bancari e eventuali circuiti di cartolarizzazione/cessione.
- Per dimostrare il periculum in mora relativo a disponibilità di somme e crediti è necessario provare il concreto rischio di dispersione o l'ulteriore aggravamento dell'offesa, non solo l'azione teorica di disponibilità delle somme.
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