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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22125/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativo a 64 giorni di custodia (19/09/2007-22/11/2007) in relazione a accuse di tentato omicidio e violazione della normativa sulle armi, da cui il ricorrente è stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 23/06/2017 per "per non avere commesso il fatto". La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che Cavigliano avesse concorso, con la partecipazione a una cena e a una successiva "spedizione" collettiva presso la casa della persona offesa, a dare causa alla privazione della libertà. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza di merito non ha considerato che il Tribunale ha accertato l'assoluta estraneità di tutti gli imputati diversi da Rosario Serapide e che lo stesso Cavigliano tentò di separare le parti, sostenendo che la sua unica colpa sarebbe stata quella di trovarsi nel posto sbagliato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia svolto una valutazione adeguata e motivata sul nesso causale tra la partecipazione all'antefatto (cena e visita) e la successiva detenzione, né abbia deciso se tale comportamento costituisse colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo o, in alternativa, colpa lieve rilevante eventualmente solo ai fini del quantum. La questione deve quindi essere riesaminata con motivazione completa e secondo i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    dispone che l'equa riparazione per ingiusta detenzione è esclusa qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma esclude l'indennizzo se il detenuto ha causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave; occorre accertare il nesso causale e la gravità della colpa su dati di fatto certi, non su congetture.

  • art. 43 cod. pen.

    definisce la nozione di colpa come comportamento cosciente e volontario dal quale, senza volerne gli effetti, consegue un effetto prevedibile che porta in errore l'organo giudiziario

    La colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo deve essere tale da aver creato prevedibilmente le ragioni di intervento dell'autorità giudiziaria; inoltre la colpa deve essere "grave", ossia macroscopica e contraria al comune buon senso.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione

    richiamo alla Sez. U. n. 43 del 19/12/1995 (Sarnataro) e altre pronunce che precisano i criteri per escludere l'indennizzo e obblighi motivazionali del giudice della riparazione

    La giurisprudenza stabilisce che il giudice della riparazione opera autonomamente rispetto al giudice penale, deve valutare il comportamento alla luce degli elementi su cui si fondava la misura cautelare e motivare esaustivamente; l'esclusione dell'indennizzo richiede dati "accertati o non negati" e non valutazioni meramente congetturali.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione può essere esclusa solo se è provato con dati certi (non congetture) che l'imputato ha dato causa o ha concorso a darne causa con dolo o colpa grave.
  • Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma rispetto al giudice penale: deve verificare il nesso di causalità tra i comportamenti dell'interessato e la misura cautelare e motivare compiutamente la decisione.
  • La mera partecipazione a fatti antecedenti (es. una cena o una visita collettiva) non basta di per sé ad escludere l'indennizzo; occorre che tale comportamento abbia costituito causa normale e prevedibile dell'adozione del provvedimento restrittivo e che la colpa sia grave.
  • Se l'assoluzione penale accerta l'estraneità dell'imputato alla condotta lesiva, il giudice della riparazione deve spiegare se e perché ritiene comunque esistenti elementi che giustifichino la esclusione o la riduzione dell'indennizzo (colpa grave o colpa lieve), pena l'annullamento per insufficiente motivazione.
  • Quando la responsabilità del richiedente è solo di lieve entità o si limita a una partecipazione all'antefatto, il giudice può comunque riconoscere una riduzione del quantum dell'indennizzo, ma deve motivare distintamente l'emersione di un profilo di colpa lieve rispetto all'ipotesi di colpa grave.

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