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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07244/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare, deducendo: (1) mancata trasmissione integrale del fascicolo al Tribunale del Riesame (art. 309, comma 5 c.p.p.) con pregiudizio del diritto di difesa; (2) omessa valutazione di elementi sopravvenuti favorevoli (artt. 275 e 299 c.p.p.); (3) errata valutazione del diritto al lavoro e delle esigenze risarcitorie (art. 284, comma 3 c.p.p.); (4) violazione dei principi di proporzionalità della misura (art. 275, commi 2 e 3 c.p.p.); (5) mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari (art. 292 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché è sopravvenuta l'irrevocabilità di una sentenza di applicazione della pena (procedura ex art. 444 c.p.p.) con condanna a 5 anni di reclusione e multa, rendendo inefficace e priva di funzione la verifica cautelare. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la definitivezza del titolo esecutivo elimina la funzione servente delle misure cautelari e impedisce la rimessione in libertà tramite i rimedi cautelari; ciò determina l'inammissibilità del ricorso anche se la definitivezza è sopravvenuta dopo la presentazione del gravame. Inoltre è stato chiarito che tale inammissibilità sopravvenuta non comporta condanna alle spese processuali né il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta mancata trasmissione del fascicolo al Tribunale del Riesame; la Corte non ha approfondito la questione perché l'irrevocabilità della sentenza ha reso inammissibile il ricorso per sopravvenuta inutilità della verifica cautelare

  • artt. 275 e 299 cod. proc. pen.

    Riferiti alla mancata valutazione di elementi sopravvenuti favorevoli e agli effetti dell'appello; la Corte ha ritenuto irrilevante l'accertamento di tali censure alla luce della sopravvenuta definitivezza del titolo esecutivo

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente alla valutazione di esigenze personali e lavorative nella determinazione della misura; la rilevanza pratica della contestazione è stata comunque superata dall'irrevocabilità della condanna

  • art. 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Invocato con riguardo al principio di proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha osservato che la funzione della misura cessa con l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riferito all'obbligo di valutazione autonoma delle esigenze cautelari; di nuovo, la Corte non ha deciso nel merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma mediante la quale è stata applicata la pena concordata (patteggiamento); la pronuncia irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 è stata considerata titolo esecutivo che estingue la funzione della misura cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di eventuale versamento alla cassa delle ammende: la Corte ha escluso l'obbligo di versamento e l'addebito delle spese per l'inammissibilità sopravvenuta

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale sul rischio di creare una discontinuità tra misura cautelare e fase esecutiva; la Corte sottolinea che anche la sospensione dell'esecuzione non giustifica la rimessione in libertà dopo la definitivezza del titolo

Massime di principio

  • La definitiveità di una sentenza di condanna (compresa l'applicazione della pena con patteggiamento ex art. 444) sopravvenuta rispetto al ricorso per misure cautelari rende il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la funzione servente della misura cautelare viene meno con l'apertura della fase esecutiva
  • Se durante il gravame cautelare sopravviene una sentenza esecutiva, il rimedio cautelare diventa ontologicamente inefficace e non è compito della Corte di legittimità riesaminare questioni cautelari ormai svuotate dalla definitivezza del titolo
  • L'inammissibilità sopravvenuta per definitiva condanna esclude l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di somme a favore della cassa delle ammende, perché non si configura una soccombenza della parte
  • Quando si sollevano censure sul mancato esame di elementi sopravvenuti o sulla incompletezza del fascicolo, è strategico far valere tempestivamente tali profili prima che si definisca irrevocabilmente la responsabilità dell'imputato, dato che la sopravvenienza di una sentenza può rendere tali censure irrilevanti
  • Difensore e imputato devono monitorare l'evoluzione del procedimento (es. possibilità di riti alternativi o patteggiamento) prima di investire la Suprema Corte su questioni cautelari, valutando l'eventualità di sospendere o ritirare impugnazioni quando sopravvengono risultati che rendono il gravame inidoneo
  • Le questioni procedurali relative alla corretta formazione del fascicolo e alla valutazione autonoma delle esigenze cautelari restano comunque rilevanti in assenza di una sentenza esecutiva definitiva e devono essere documentate puntualmente nel riesame e nell'appello

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