Sentenza del 08/06/2016 n. 3394 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Stabile organizzazione occulta - Rilevanza della nozione di gruppo - Dipendenza soggettiva ed oggettiva -- Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento di una stabile organizzazione occulta di una società estera nello Stato di residenza, ai fini dell’applicazione delle norme contro le doppie imposizioni. Il punto centrale era stabilire se il soggetto residente fosse giuridicamente ed economicamente dipendente dalla società estera (dipendenza soggettiva) e se fosse privo di autonomia negoziale (dipendenza oggettiva). La dipendenza soggettiva può emergere dall’assunzione del rischio d’impresa per conto della società estera, dallo svolgimento di attività non riconducibili a una realtà imprenditoriale autonoma e dall’attribuzione di funzioni tali da limitare l’autonomia del soggetto residente. La dipendenza oggettiva richiede invece che il soggetto residente abbia il potere di trattare, formalmente e sostanzialmente, in modo vincolante per la società estera.
La decisione
La stabile organizzazione occulta non è stata ritenuta sussistente, poiché non risultavano integrati gli elementi necessari della dipendenza soggettiva e oggettiva. La mera appartenenza a un gruppo societario o l’esistenza di rapporti economici tra le società non è sufficiente, da sola, a dimostrare la presenza di una stabile organizzazione. Occorre provare concretamente sia la subordinazione giuridica ed economica sia l’assenza di autonomia negoziale del soggetto residente.
Norme richiamate
Normativa contro le doppie imposizioni in materia di stabile organizzazione
La stabile organizzazione richiede la presenza di un radicamento economico effettivo nello Stato, accompagnato da elementi di dipendenza soggettiva e oggettiva; la sola appartenenza a un gruppo non è sufficiente.
Cassazione civile, sentenza n. 17206/2006
Richiamata come precedente sui criteri necessari per verificare l’esistenza di una stabile organizzazione occulta, con particolare riguardo alla dipendenza e ai poteri esercitati dal soggetto residente.
Cassazione civile, sentenza n. 16106/2011
Richiamata come precedente conforme sulla necessità di accertare concretamente la dipendenza giuridica ed economica e la mancanza di autonomia negoziale.
Massime di principio
- La mera appartenenza a un gruppo societario, il controllo societario o l’esistenza di rapporti commerciali con una società estera non dimostrano automaticamente la presenza di una stabile organizzazione.
- Per configurare una stabile organizzazione occulta occorre provare che il soggetto residente operi sostanzialmente per conto della società estera e non nell’ambito di una propria attività imprenditoriale autonoma.
- È necessario verificare sia la dipendenza soggettiva, relativa al rischio d’impresa e alla subordinazione economica o giuridica, sia la dipendenza oggettiva, relativa al potere di concludere o trattare affari vincolanti per la società estera.
- L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e specifici; non è sufficiente fondare l’accertamento su presunzioni generiche derivanti dalla struttura del gruppo.
- L’autonomia negoziale, organizzativa e imprenditoriale del soggetto residente costituisce un elemento rilevante per escludere la stabile organizzazione.
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