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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6023 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Base imponibile - Cessione d'azienda - Valore di avviamento - Determinazione - Criteri - Riduzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro relativa alla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, con particolare riferimento alla quantificazione del valore dell'avviamento. Il criterio previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 può essere utilizzato come parametro di valutazione, ma il valore risultante deve essere adeguato alle concrete caratteristiche del ramo ceduto. In particolare, devono essere considerati le ridotte dimensioni dell'attività, la sua dipendenza dal contributo professionale del socio di maggioranza e di un collaboratore, nonché l'eventuale inattività al momento della cessione, anche se risultano presenti certificazioni e clienti in portafoglio.

La decisione

La determinazione del valore dell'avviamento non può basarsi in modo automatico o meramente matematico sul sistema di valutazione previsto dal d.P.R. n. 460/1996. Tale sistema costituisce un utile elemento di riferimento, ma il valore deve essere ridotto quando le caratteristiche concrete del ramo evidenziano una capacità reddituale limitata o incerta. Sono quindi rilevanti le ridotte dimensioni, la prevalenza dell'apporto personale dei soggetti che vi lavorano e il fatto che l'attività fosse inattiva da tempo al momento della vendita, nonostante la presenza di certificazioni e clienti. Dal testo non è indicato il dispositivo formale né l'identità delle parti; l'esito sostanziale è comunque favorevole alla contestazione di una valorizzazione eccessiva dell'avviamento.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996

    Il sistema di valutazione previsto dalla norma può essere assunto come parametro utile per stimare l'avviamento, ma non costituisce un criterio automatico e inderogabile. La stima deve essere adattata alle caratteristiche effettive dell'azienda o del ramo ceduto e alla sua concreta capacità di produrre reddito.

Massime di principio

  • Nella valutazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, i criteri normativi o presuntivi costituiscono punti di riferimento, ma devono essere verificati alla luce della situazione concreta dell'azienda.
  • Un ramo di piccole dimensioni, la cui attività dipende soprattutto dalle capacità personali del socio o di pochi collaboratori, può avere un avviamento autonomo ridotto, perché parte del valore è legato alle persone e non è necessariamente trasferibile con l'azienda.
  • La prolungata inattività dell'azienda al momento della cessione è un elemento significativo per ridurre il valore dell'avviamento, anche quando esistano clienti, certificazioni o altri elementi potenzialmente favorevoli.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare la quantificazione dell'avviamento considerando gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli; non è sufficiente applicare meccanicamente una formula senza valutare la reale capacità reddituale e operativa del ramo ceduto.

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