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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40355/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna in Cassazione la sentenza della Corte di appello che, pur avendo ridotto la pena inflitta in primo grado, l'ha ritenuta responsabile del delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione). L'unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato: si contesta che non vi sia prova che la ricorrente avesse la consapevolezza dell'esatto ammontare dell'IVA evasa. In particolare si osserva che dalla sola conoscenza del bonifico di circa 205.000 euro non deriverebbe necessariamente la conoscenza del quantum dell'imposta dovuta né delle reali fatture emesse per operazioni inesistenti.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello motivò congruamente l'accertamento a carico della ricorrente: era amministratore unico della "SP Service s.r.l." per molti anni; dalla documentazione emergevano 95 fatture emesse nel 2013, di cui 24 per forniture estranee all'oggetto sociale (non annotate) e 71 inerenti al core business; da tali fatture risultava un'evasione IVA complessiva di 450.059 euro; sul conto societario risultava un bonifico di 205.471,79 euro da "FAGGYTT Italia s.r.l.", destinataria di 13 delle 24 fatture inesistenti, importo non compatibile con i volumi fatturati. La mancata presentazione della dichiarazione per il 2013 e le omissioni contabili sono state ritenute espressione della finalità evasiva. La Corte ha ritenuto provata, con motivazione non manifestamente illogica, la consapevolezza della ricorrente riguardo alla somma bonificata e alle fatture inesistenti, nonché la rappresentazione e volizione del superamento della soglia di punibilità; ha richiamato il consolidato principio che il superamento della soglia dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato e può essere realizzato anche con dolo eventuale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 5, d. Ilgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte ha interpretato l'art. 5 nel senso che il superamento della soglia dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato di omessa dichiarazione e deve essere rappresentato e voluto dall'agente; a tal fine è sufficiente anche il dolo eventuale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, Venturini, Rv. 272578

    Richiamata quale principio consolidato secondo cui, nell'omessa dichiarazione, il superamento della soglia dell'IVA evasa costituisce elemento costitutivo che necessita di rappresentazione e volizione, anche in forma di dolo eventuale.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore unico e la lunga durata dell'incarico aumentano la probabilità che la conoscenza di operazioni e delle anomalie contabili sia imputabile alla persona: in casi simili il ruolo dirigenziale può legittimamente essere usato per inferire la consapevolezza dell'illecito.
  • La presenza di bonifici non riconducibili ai volumi fatturati, l'emissione di fatture per attività estranee all'oggetto sociale e la mancata annotazione in contabilità sono elementi indiziari idonei a dimostrare la finalità evasiva e la conoscenza del superamento della soglia d'imposta.
  • Il superamento della soglia dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato di omessa dichiarazione e deve essere rappresentato e voluto dall'agente; non è necessario provare la conoscenza matematica del dettaglio dell'IVA se le circostanze dimostrano che l'agente aveva consapevolezza della consistente evasione (anche il dolo eventuale è sufficiente).
  • La prova può basarsi su elementi indiziari concatenati (documentali, bancari, dichiarazioni dell'imputato, incongruenze tra fatture e pagamenti); in assenza di prova diretta del "quantum" dell'imposta dovuta, l'insieme probatorio può comunque configurare la consapevolezza richiesta dalla norma.
  • La mera affermazione di ignoranza del dettaglio degli importi difficilmente prevale se è dimostrabile un quadro univoco di condotte e omissioni riconducibili a finalità evasiva (es. omissione della dichiarazione, fatture inesistenti, mancata contabilizzazione).

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