Cassazione Civile, Ordinanza n. 22264/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza per tardiva proposizione, accogliendo l'eccezione del Comune. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una parte privata ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che, in una causa da lei promossa contro un Comune, aveva rilevato che, per la natura delle domande introdotte (petizione di eredità e rivendicazione di cose mobili), la competenza apparteneva al Tribunale di Brindisi. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del regolamento per tardività della notificazione. La Corte ha verificato che l'ordinanza era stata comunicata a mezzo PEC al difensore della ricorrente il 26 luglio 2021 e che, applicando il termine di trenta giorni di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c. decorrente dalla comunicazione e tenendo conto della sospensione feriale, il termine scadeva il 25 settembre 2021; il regolamento era invece stato notificato il 13 ottobre 2021. Il motivo decisivo del ricorso è dunque stato travolto dalla tardività dell'istanza.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.c.
termine di trenta giorni accordato dall’art. 47, comma 2
Il termine per proporre regolamento di competenza decorre dalla comunicazione del provvedimento impugnato; se la notificazione avviene oltre il termine, il rimedio è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.
sospensione feriale dei termini
tenuto conto della sospensione feriale
Nel calcolo del termine di proposizione del regolamento di competenza deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza deve essere proposto nel termine perentorio previsto dalla legge, che decorre dalla comunicazione del provvedimento impugnato quando sia questa la forma di conoscenza rilevante.
- La tardiva notificazione del regolamento determina l'inammissibilità del rimedio, senza che la Corte entri nel merito della questione di competenza.
- Nel computo dei termini processuali per la proposizione dell'impugnazione o del regolamento occorre considerare la sospensione feriale, quando applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
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