Cassazione Penale, Sentenza n. 33020/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INAIL aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo di crediti per premi obbligatori e sanzioni non versate relativi alle posizioni assicurative dei dipendenti di C & E Holding s.r.l., documentando l'importo mediante estratti di ruolo, le dichiarazioni della società sulle retribuzioni e l'indicazione delle voci tariffarie applicabili. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che l'INAIL non avesse dimostrato il rapporto di lavoro sottostante e i parametri utilizzati per calcolare il quantum del credito; il Tribunale di Salerno, giudice ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lvo n. 159/2011, ha respinto l'opposizione dell'INAIL confermando l'esigenza, secondo quel giudice, di produrre documentazione probatoria del singolo rapporto di lavoro e dei parametri di calcolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL, annullando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio. La Corte ha sancito che, nella procedura di ammissione dei crediti relativi a beni sottoposti a confisca di prevenzione, il giudice deve applicare le norme civilistiche integrate dal codice antimafia (art. 52 e 58 d.lvo n. 159/2011): se il credito risulta provato secondo la normativa civilistica applicabile (ad esempio tramite denunce retributive, estratti di ruolo e calcolo basato su tariffe previste), l'onere probatorio dell'istante è adempiuto; resta però facoltà del giudice di svolgere, anche d'ufficio, ulteriori verifiche istruttorie sull'attendibilità della documentazione e sull'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita. Il rinvio obbliga il giudice di merito ad applicare tali principi senza vincoli sul merito.
Norme richiamate
d.lvo n. 159/2011, art. 59, comma 6
Individua il Tribunale quale giudice competente nella procedura relativa ai beni sottoposti a confisca di prevenzione; il Tribunale esercita il ruolo previsto dal codice antimafia nelle decisioni sull'ammissione dei crediti.
d.lvo n. 159/2011, art. 52
Richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita e che sia provato il rapporto fondamentale; la Corte ricorda che tale finalità è evitare l'elusione degli effetti della confisca, ma la prova può essere fornita secondo le regole del diritto civile e, se col credito è documentato in modo conforme, l'onere è soddisfatto.
d.lvo n. 159/2011, art. 58
Definisce l'onere probatorio nell'ambito della procedura di ammissione dei crediti; la Corte precisa che se il credito risulta provato ai sensi delle norme civilistiche applicabili l'onere è adempiuto, fermo restando il potere del giudice di accertare d'ufficio l'attendibilità delle prove.
d.P.R. n. 1124/1965, artt. 12, 28, 41, 44
Norme relative alla documentazione e alla determinazione dei premi e delle posizioni assicurative INAIL: la Corte rileva che denunce retributive e applicazione delle tariffe previste possono costituire prova della sussistenza e del valore del credito, purché resi leggibili i parametri usati per il calcolo.
Corte costituzionale, sentenza n. 94/2015 (richiamata)
Richiama la ratio dell'art. 52 nel prevenire l'elusione della confisca, precisando che tale rischio non si realizza necessariamente quando il creditore è un soggetto pubblico che agisce su titoli e obblighi posti per legge.
Massime di principio
- Nelle procedure relative a beni sottoposti a confisca di prevenzione, il giudice deve applicare le regole del diritto civile integrate dalle prescrizioni del codice antimafia; non è automaticamente richiesta la produzione del contratto di lavoro se il credito è documentato in modo adeguato secondo le regole civilistiche.
- Per crediti contributivi INAIL, la denuncia delle retribuzioni e l'indicazione delle tariffe applicate possono costituire prova sufficiente dell'an e del quantum del credito, salvo che il giudice disponga ulteriori accertamenti sull'attendibilità dei documenti.
- Il giudice ha il potere/dovere di verificare d'ufficio, nei limiti processuali, la sussistenza del titolo e l'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; tale verifica può comportare l'espletamento di attività istruttorie supplementari.
- L'inammissibilità di una domanda per mera assenza di contratto scritto non è automatica: la valutazione è sostanziale e si concentra sulla idoneità della documentazione prodotta a provare rapporto e calcolo del credito.
- I creditori pubblici che vantano crediti derivanti da obblighi imposti dalla legge (es. contributi previdenziali) sono tutelati, ma resta sempre la possibilità di controllo giudiziale per impedire elusioni della confisca.
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