Sentenza n. 204/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 51 del 05/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il bonus. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva richiamato la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per sostenere la necessità di una nuova richiesta amministrativa telematica e di un comportamento collaborativo della docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione del giudicato civile. Ha ritenuto non necessaria, né giuridicamente imposta, la ripresentazione della domanda mediante la procedura telematica amministrativa e l'attesa sine die della presa in carico della posizione, poiché nessuna norma sospende l'esecuzione del giudicato o subordina la soddisfazione del credito giudizialmente riconosciuto a tali ulteriori adempimenti. La pretesa dell'Amministrazione di un'ulteriore attesa senza certezza dei tempi è stata ritenuta eccedente i doveri di correttezza e buona fede esigibili dal creditore. Il Ministero è stato quindi onerato di pagare tutte le somme dovute entro sessanta giorni. È stato nominato, per l'eventuale inerzia successiva, il Prefetto di Perugia o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con il compito di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme riconosciute e compiere ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, ove intervenuto, un compenso di 500 euro a carico del Ministero. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata negata perché, considerate le difficoltà degli uffici ministeriali e la natura contributiva della prestazione, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire per l'ottemperanza al giudicato e per ottenere l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato il potere di assegnare un termine per adempiere e di nominare un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e), è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta nell'ottemperanza, ma è stata esclusa perché, trattandosi dell'erogazione di un contributo e considerate le difficoltà organizzative degli uffici, sarebbe risultata iniqua.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine da attendere per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- L'amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato deve dare integrale e tempestiva esecuzione al comando giudiziale; non può subordinare l'adempimento a ulteriori richieste amministrative o telematiche non previste dal titolo esecutivo o da una specifica norma.
- I doveri di correttezza e buona fede del creditore non impongono, in assenza di una disciplina normativa chiara e di tempi certi di pagamento, un'ulteriore attesa sine die prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
- La pubblicazione di avvisi amministrativi che invitino il creditore a ripresentare la domanda non sospende né condiziona l'esecuzione di un giudicato civile, salvo che tale effetto trovi fondamento in una specifica disposizione normativa o nel contenuto del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, della natura della prestazione e delle difficoltà organizzative dell'amministrazione, risulti una misura manifestamente iniqua.
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