Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mazzitelli ha chiesto la conversione della pena dell'ergastolo nella pena di anni trenta di reclusione ai sensi della disciplina transitoria vigente nel 2000, deducendo di aver tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato nel periodo gennaio-novembre 2000 e invocando nuovi orientamenti giurisprudenziali (richiamando tra l'altro Sezioni Unite e la giurisprudenza comunitaria) per sostenere che la sola presentazione della richiesta di rito abbreviato (anche se non accolta) sarebbe sufficiente ai fini della conversione. Ha lamentato violazione di norme processuali e convenzionali (artt. 442 c.p.p., legge n. 479/1999, art. 4-ter d.l. n. 82/2000, CEDU artt. 6 e 7, Cost.) e chiesto che il giudice dell'esecuzione riconoscesse il diritto alla riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la conversione dell'ergastolo in trenta anni è applicabile solo nei casi sovrapponibili al caso Scoppola: occorre che il giudizio abbreviato sia non solo richiesto ma effettivamente ammesso nel periodo 2 gennaio - 24 novembre 2000 (art. 30, comma 1, lett. b, legge n. 479/1999) e che la condanna definitiva sia intervenuta dopo la modifica peggiorativa (d.l. 24 novembre 2000, n. 341). Nel caso concreto Mazzitelli non è mai stato ammesso al rito abbreviato (la sua istanza in appello era stata rigettata perché l'istruttoria era già conclusa), perciò non si sono verificate le condizioni per applicare gli effetti della sentenza Scoppola. La Corte ha inoltre ritenuto il motivo una mera riproposizione già valutata e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 per la ripetuta reiterazione della stessa istanza.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
la disposizione prevedeva, nel caso di giudizio abbreviato, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione
La Corte ha richiamato la natura sostanziale del comma 2 dell'art. 442 e la sua rilevanza ai fini dell'applicazione retroattiva favorevole solo nelle situazioni sovrapponibili a quella esaminata dalla Corte EDU (Scoppola): occorre che il rito abbreviato sia stato effettivamente applicato.
art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479
Reintroduceva la possibilità di giudizio abbreviato per i reati punibili con ergastolo e la sostituzione dell'ergastolo con la pena di 30 anni; la Corte afferma che gli effetti favorevoli di tale norma possono operare solo se l'imputato è stato ammesso al rito abbreviato nel periodo di vigenza.
d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (art. 7 e art. 8) convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4
nell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" è riferita all'ergastolo senza isolamento diurno
La modifica ha ripristinato l'ergastolo senza isolamento diurno e ha circoscritto gli effetti della disciplina favorevole; la Corte sottolinea che la sequenza normativa (legge 479/1999 poi d.l. 341/2000) è stata ritenuta dalla Corte EDU lesiva e ha dato luogo alla giurisprudenza che riconosce conversione solo se il rito abbreviato era stato concretamente realizzato.
art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144
Norma transitoria che consentiva di presentare la richiesta di giudizio abbreviato nei processi in corso a determinate condizioni; la Corte osserva che l'aver invocato tale norma non modifica il fatto che l'istanza di Mazzitelli fu rigettata e che egli non acquisì il diritto al rito abbreviato.
art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità quando l'istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la Corte ha ritenuto che la riproposizione di Mazzitelli fosse già stata esaminata e che non emergessero elementi nuovi sostanziali.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti temporali della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; utile a motivare l'impossibilità di ammettere il rito abbreviato nel caso concreto per sopravvenuta conclusione dell'istruttoria.
Corte EDU, sentenza "Scoppola" (Grande Camera 17/09/2009)
la disposizione rientra nel campo di applicazione dell'art. 7 CEDU ... norma di diritto penale sostanziale
Ha riconosciuto la violazione della CEDU nella successione normativa, individuando l'art. 442 comma 2 come norma sostanziale; la giurisprudenza interna estende gli effetti di Scoppola solo ai casi sovrapponibili (cioè con ammissione effettiva al rito abbreviato).
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dal ricorrente per questioni di equità processuale e retroattività della legge penale più favorevole; la Corte ha confermato che il principio CEDU si applica ma la tutela retroattiva opera solo nelle ipotesi fattuali analoghe a Scoppola (ammissione effettiva al rito abbreviato).
art. 117 Cost. e principi costituzionali
La Corte costituzionale ha indicato la necessità di conformare l'ordinamento interno alle decisioni CEDU; la Corte di cassazione applica tali principi ma ne definisce ambito operativo limitato alle fattispecie sovrapponibili.
Massime di principio
- La conversione dell'ergastolo in trenta anni per effetto della vicenda normativa 1999-2000 (Scoppola) è possibile solo se l'imputato è stato effettivamente ammesso al giudizio abbreviato nel periodo rilevante (2/1/2000 - 24/11/2000) e la sentenza definitiva è intervenuta dopo l'entrata in vigore della norma peggiorativa.
- La mera richiesta del rito abbreviato, se rigettata per ragioni processuali (es. istruttoria già conclusa), non attribuisce di per sé il diritto alla conversione; non è sufficiente evocare una "aspettativa" teorica derivante dalla semplice istanza.
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione le valutazioni del giudice di merito sulle decisioni processuali (ad es. l'ammissione o il rigetto del rito) già passate in giudicato.
- Riproposizioni identiche di istanze già decise possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 666 c.p.p. salvo che emergano fatti o questioni giuridiche realmente nuovi e non già valutati in precedenza.
- Le pronunce della Corte EDU producono effetti nel diritto interno, ma la loro estensione è limitata ai casi fattualmente sovrapponibili a quelli esaminati dalla Corte europea; non si possono automaticamente estendere gli effetti a situazioni diverse.
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