Cassazione Penale, Ordinanza n. 11648/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen. Dopo il diniego del Magistrato di sorveglianza, il reclamo era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva ritenuto non ancora raggiunta una sufficiente presa di coscienza del passato criminale e non ancora adeguatamente verificata la cessazione della pericolosità sociale, anche alla luce di un limitato lavoro di revisione critica del proprio vissuto deviante. Con il ricorso per cassazione, l'istante ha censurato tale valutazione, sostenendo l'erroneità dell'affermazione relativa alla mancanza di revisione critica e, in sostanza, la non corretta conferma del diniego del permesso premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo logico e coerente il diniego del beneficio, valorizzando sia il vissuto criminale del condannato sia la persistenza di elementi negativi sul piano personologico, in particolare la scarsa riflessione sul proprio passato deviante e la necessità di ulteriore osservazione intramuraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma posta a base della richiesta di permesso premio; il beneficio presuppone la verifica della regolare condotta, dell'assenza di pericolosità sociale e della funzionalità del permesso al percorso rieducativo e risocializzante.
Richiamata quale ordinamento penitenziario di riferimento per la disciplina dei permessi premio.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale o colpevole.
Massime di principio
- In tema di permesso premio, il giudice di sorveglianza deve verificare cumulativamente la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e lavorativi.
- Ai fini della valutazione sull'assenza di pericolosità sociale, può assumere rilievo negativo la mancanza di elementi concreti di rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante e del vissuto criminale.
- La concessione del permesso premio rientra nella discrezionalità della magistratura di sorveglianza, purché il diniego sia sorretto da motivazione logica, coerente e ancorata alle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice ritenga necessario un supplemento di osservazione intramuraria per verificare l'effettività del ravvedimento, il diniego del permesso premio è legittimo se sorretto da adeguata motivazione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle emergenze di fatto alla valutazione del giudice di sorveglianza è inammissibile se non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione.
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