Regolamento (UE) 2018/1866
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1866 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’Air Safety List dell’Unione, modificando il regolamento (CE) n. 474/2006 sulla base delle valutazioni della Commissione, dell’AESA e degli Stati membri. Dopo consultazioni tecniche e audizioni con varie autorità aeronautiche extra-UE, la Commissione conclude che per molti paesi non vi sono motivi per modificare l’elenco, mentre per l’Angola sono inseriti due nuovi vettori nell’allegato A e sono cancellati alcuni vettori non più titolari di COA valido. Il testo conferma inoltre le restrizioni già esistenti per alcuni operatori nell’allegato B e rafforza il monitoraggio su diversi paesi tramite ispezioni SAFA.
Modifica dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative, aggiornando gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei certificati o controllati dalle autorità aeronautiche dei paesi terzi elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006, con effetti sull’accesso al mercato aereo dell’Unione. Incide sia sui vettori soggetti a divieto operativo totale nell’UE (allegato A) sia su quelli soggetti a restrizioni operative limitate a specifici aeromobili (allegato B). È rilevante per le autorità degli Stati membri, per l’AESA, per la Commissione e per i vettori aerei interessati; prevede inoltre il mantenimento di controlli e ispezioni di rampa SAFA per alcuni paesi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1866 interviene sull’assetto dell’“Air Safety List” europea, cioè sull’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione disciplinato dal regolamento (CE) n. 474/2006. La Commissione adotta la modifica sulla base delle informazioni ricevute da Stati membri, AESA, paesi terzi, ICAO ed Eurocontrol, nonché delle consultazioni e delle audizioni svolte con le autorità aeronautiche interessate.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare sull’articolo 4, paragrafo 2, che consente l’aggiornamento dell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo. Richiama anche il regolamento (CE) n. 473/2006, relativo alle norme di attuazione, e il regolamento (UE) n. 965/2012, usato come base per le ispezioni di rampa nell’ambito del programma SAFA.
Esito generale della revisione dell’elenco
La Commissione esamina la situazione di numerosi paesi terzi e, per la maggior parte di essi, conclude che non vi sono al momento motivi per modificare l’elenco. In particolare, per Bielorussia, Benin, Gambia, Indonesia, Mauritania, Messico, Moldova, Nepal, Russia, Thailandia, Venezuela e Zambia, il testo descrive attività di sorveglianza, consultazioni tecniche, scambi documentali e, in alcuni casi, audizioni ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005, ma senza giungere a nuove inclusioni o cancellazioni, salvo il caso dell’Angola.
Angola: nuove inclusioni e cancellazioni dall’allegato A
Per l’Angola, la Commissione constata progressi dell’INAVIC nell’adeguamento agli standard internazionali, ma ritiene necessario attendere una visita di valutazione in loco prima di valutare una revoca del divieto. In base ai dati disponibili, inserisce nell’allegato A i vettori Bestflya Aircraft Management e SJL. Contestualmente, depenna Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo e Mavewa, poiché non risultano più titolari di un COA valido.
Altri paesi terzi: valutazioni e monitoraggio
Per la Bielorussia la Commissione rileva carenze di informazioni documentate e difficoltà nello scambio informativo con l’autorità AD-BLR, ma non abbastanza gravi da giustificare un inserimento nell’allegato A. Per il Benin, il Gambia e la Mauritania, le informazioni ricevute mostrano che le autorità nazionali stanno svolgendo attività di sorveglianza senza elementi tali da imporre modifiche dell’elenco. Per Indonesia, Messico e Moldavia la Commissione riconosce progressi significativi ma mantiene il monitoraggio, anche tramite consultazioni e, in alcuni casi, visite di valutazione in loco.
Casi di particolare attenzione: Nepal, Russia e Venezuela
Per il Nepal, il testo evidenzia un tasso di incidenti ancora elevato e ritiene prematura una missione di valutazione in loco finché non si registri una riduzione degli eventi per un periodo minimo di due anni. Per la Russia, la Commissione considera soddisfacente, allo stato, la capacità della FATA di intervenire sulle carenze emerse dalle ispezioni SAFA. Per il Venezuela, le carenze nella sorveglianza e nelle risposte dei vettori ai rilievi ispettivi non portano ancora a una nuova modifica dell’elenco, ma impongono una prosecuzione del monitoraggio.
Vettori e restrizioni già presenti nell’allegato B
L’allegato B, sostituito integralmente, conferma le restrizioni operative per alcuni vettori già noti. Tra questi figurano TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo. Per alcuni operatori le restrizioni riguardano l’intera flotta, mentre per altri sono ammessi soltanto specifici aeromobili indicati nominativamente o per tipo. Il testo ribadisce inoltre che i vettori elencati possono esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori aerei, il regolamento comporta l’aggiornamento immediato dell’elenco dei vettori vietati o limitati nell’UE e, quindi, l’impatto diretto sulla programmabilità dei voli, sui contratti di trasporto e sulla verifica della compliance dei partner extra-UE. Per gli avvocati e i commercialisti che assistono compagnie aeree, handler, tour operator e soggetti del travel, il documento conferma la necessità di controllare costantemente la posizione del vettore rispetto agli allegati A e B, tenendo conto anche delle eccezioni per wet lease e delle possibili misure future in caso di nuovi rischi per la sicurezza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi allegati al presente regolamento di esecuzione. L’effetto principale è l’aggiornamento dell’elenco UE dei vettori soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative.
Angola: inclusioni ed esclusioni dall’allegato A
Sono inseriti nell’allegato A i nuovi vettori angolani Bestflya Aircraft Management e SJL. Sono depennati dall’allegato A Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo e Mavewa, poiché non più in possesso di un COA valido. La Commissione osserva tuttavia che i progressi dell’autorità angolana INAVIC dovranno essere verificati mediante una visita di valutazione in loco prima di eventuali ulteriori decisioni.
Bielorussia, Benin, Gambia, Indonesia, Mauritania, Messico, Moldova, Nepal, Russia, Thailandia, Venezuela e Zambia: nessuna modifica dell’elenco
Per questi paesi la Commissione conclude, sulla base delle informazioni disponibili, che non sussistono al momento motivi sufficienti per includere nuovi vettori nell’allegato A o nell’allegato B, né per modificare ulteriormente la lista. In diversi casi, la Commissione segnala progressi, ma anche carenze da colmare, e prevede la prosecuzione del monitoraggio e delle consultazioni con le autorità competenti.
Monitoraggio e ispezioni SAFA per i vettori di alcuni paesi terzi
Per Bielorussia, Indonesia, Moldova, Russia, Thailandia, Venezuela e altri casi specifici, gli Stati membri sono invitati a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa sui vettori certificati in tali paesi, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il regolamento richiama la possibilità di ulteriori misure, inclusi divieti o restrizioni, qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza.
Restrizioni operative già vigenti nell’allegato B
L’allegato B è confermato con restrizioni per specifici vettori e, per alcuni di essi, per determinati aeromobili soltanto. Tra i casi principali figurano TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo, con indicazione puntuale degli aeromobili autorizzati o esclusi.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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