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Sentenza

Sentenza n. 6450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per ragioni di pericolosità sociale derivanti da condanne penali e misure cautelari per violenza domestica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Questore di Padova aveva revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato, valorizzando una condanna a due anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni dei familiari conviventi, commessi in presenza dei figli minori, una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, l'avviso orale del Questore e le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e dell'obbligo di presentazione presso i Carabinieri. In primo grado il ricorrente aveva dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell'art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998. In appello ha riproposto tali censure, sostenendo che il provvedimento fosse carente di motivazione per mancato riferimento alla disciplina speciale dell'art. 9 del testo unico immigrazione, che la Questura avesse applicato un automatismo tra condanna penale e pericolosità sociale, che non fossero stati adeguatamente valutati i legami familiari, l'inserimento sociale e lavorativo e la durata del soggiorno in Italia, nonché gli elementi idonei a dimostrare l'attuale assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Veneto. Ha ritenuto che il decreto questorile richiamasse correttamente l'art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998 e l'art. 96, paragrafo 2, dell'Accordo Schengen. La condanna per maltrattamenti in famiglia, reato commesso nell'ambito della violenza domestica e caratterizzato da particolare gravità, consentiva la revoca del titolo. Non è stato ravvisato alcun automatismo tra la condanna e la revoca, poiché l'amministrazione aveva formulato un giudizio complessivo sulla pericolosità, considerando anche la seconda condanna, l'avviso orale e soprattutto le misure cautelari ancora in atto al momento dell'adozione del decreto. Il giudice ha quindi escluso il difetto di istruttoria e di motivazione. La presenza della famiglia, l'inserimento sociale e lavorativo e la durata del soggiorno non costituiscono, da soli, uno scudo assoluto contro la revoca del permesso in presenza di reati ostativi; tali elementi possono prevalere soltanto in situazioni speciali e peculiari, ferma la valutazione amministrativa della pericolosità. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    «nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico»

    La disposizione consente la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero condannato per uno dei delitti commessi nell'ambito della violenza domestica, senza imporre un automatismo fondato sulla sola condanna: l'amministrazione deve formulare una valutazione concreta e complessiva della pericolosità.

  • art. 96, paragrafo 2, Accordo Schengen

    «un cittadino extra U.E. rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza quando sia intervenuta nei suoi confronti una condanna a pena detentiva superiore ad anni 1 (uno)»

    Una condanna a pena detentiva superiore a un anno costituisce elemento rilevante ai fini della qualificazione dello straniero come minaccia per l'ordine e la sicurezza.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non esclude la revoca in presenza di gravi elementi di pericolosità; la posizione familiare e l'inserimento sociale devono essere valutati, ma non prevalgono necessariamente sulla pericolosità accertata.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dall'appellante in relazione alla valutazione delle condizioni ostative all'ingresso e al soggiorno; le relative doglianze sono state ritenute infondate nel quadro della valutazione complessiva della pericolosità.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dall'appellante in relazione al rinnovo e alla revoca del titolo di soggiorno; il giudice ha escluso che i legami familiari e l'inserimento in Italia impediscano automaticamente la revoca.

  • art. 572 c.p.

    Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato considerato di particolare gravità e riconducibile ai delitti commessi nell'ambito della violenza domestica.

  • art. 380 c.p.p.

    Il reato di maltrattamenti in famiglia è stato indicato come reato di carattere ostativo nel ragionamento riportato dalla sentenza di primo grado.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dall'art. 18-bis, comma 4-bis, quale base normativa per l'espulsione conseguente alla revoca del permesso.

Massime di principio

  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti di uno straniero condannato per un delitto commesso nell'ambito della violenza domestica non consegue automaticamente alla sola condanna, ma è legittima quando l'amministrazione svolga una valutazione concreta, attuale e complessiva della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza.
  • Ai fini del giudizio di pericolosità possono essere valutati unitariamente, oltre alle condanne penali, anche le misure cautelari, l'avviso orale e altri elementi di condotta, soprattutto quando risultino ancora attuali al momento dell'adozione del provvedimento.
  • La condanna per maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi nell'ambito della violenza domestica e con particolare gravità, costituisce un elemento di rilevante disvalore ai fini della revoca del titolo di soggiorno, in particolare se accompagnata da ulteriori precedenti o misure di prevenzione e cautelari.
  • La formazione di una famiglia, la presenza di figli minori, l'inserimento sociale e lavorativo e la durata del soggiorno in Italia non costituiscono, isolatamente considerati, una garanzia assoluta contro la revoca del permesso di soggiorno per reati ostativi; tali elementi possono prevalere solo in situazioni speciali e peculiari.
  • Il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente motivato il provvedimento di revoca quando l'amministrazione esponga in modo specifico la gravità e la reiterazione delle condotte, gli ulteriori elementi sintomatici della pericolosità e le ragioni per cui gli interessi familiari e di integrazione risultano recessivi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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