Cassazione Penale, Sentenza n. 25455/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma parziale della condanna per dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Tre motivi: (1) violazione dell'art. 2 per l'anno 2014: si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo relativamente alla fattura n.1/2014, non utilizzata nelle dichiarazioni IVA 2014 ma annotata solo nel conto 'fatture da ricevere' e successivamente annotata nel 2015; la difesa sostiene che il reato è consumato solo con la presentazione della dichiarazione e quindi non sarebbe integrato per il 2014; (2) contraddittorietà e illogicità motivazionale su più punti, in particolare sulla mancata valorizzazione delle prove prodotte dalla difesa circa l'effettività delle prestazioni e, per l'anno 2016, sulla asserita qualifica di "amministratrice di fatto" della ricorrente al momento della presentazione della dichiarazione IVA del 22/02/2017, quando la ricorrente non era più formalmente legale rappresentante; la difesa contesta che non risulti provata la sottoscrizione o la presentazione della dichiarazione da parte della ricorrente; (3) violazione dell'art. 81 c.p. per mancata individuazione del reato più grave e mancata specificazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e la prima parte del secondo motivo, ritenendo carente ed erronea la motivazione della Corte di appello in relazione all'interpretazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e al raccordo tra fatture e dichiarazioni per i diversi periodi d'imposta; ha altresì ritenuto infondata la qualificazione della ricorrente come amministratrice di fatto con riguardo alla dichiarazione IVA del 22/02/2017, per mancanza di elementi idonei a dimostrare la persistenza di un'attività gestionale significativa e il fatto che la ricorrente avesse sottoscritto o presentato la dichiarazione. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, la quale dovrà colmare le lacune istruttorie e motivazionali indicate.
Norme richiamate
Il reato di dichiarazione fraudolenta si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale che recepisce elementi passivi fittizi; la registrazione delle fatture è atto meramente prodromico/preparatorio e, di per sé, non integra il momento consumativo del reato
Obbligo del giudice di individuare il reato più grave e di motivare in ordine agli aumenti applicati per il reato continuato; la mancata specificazione è vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 si considera consumato al momento della presentazione della dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi; annotazioni contabili antecedenti sono, salvo casi specifici, atti preparatori e non integrano da soli il reato.
- Per ritenere responsabilità penale in relazione a una dichiarazione fiscale è necessario dimostrare che l'imputato fosse il soggetto tenuto alla presentazione (es. abbia sottoscritto o materialmente presentato la dichiarazione) oppure che fosse amministratore di fatto con attività gestionale significativa e continuativa; la mera presenza del nome o del codice fiscale non basta.
- La qualifica di 'amministratore di fatto' richiede elementi fattuali che evidenzino un inserimento organico e continuativo nella gestione societaria (rapporti con dipendenti, fornitori, decisioni gestionali, ecc.); valutazioni su tali elementi sono insindacabili in Cassazione solo se adeguatamente motivate.
- In ipotesi di utilizzo di fatture in anni diversi rispetto a quello di emissione, è necessario che il giudice individui con chiarezza in quale dichiarazione e in quale periodo d'imposta le fatture sono state effettivamente utilizzate per comprovare il nesso tra documenti e frode fiscale.
- In tema di continuazione (art. 81 c.p.), il giudice deve indicare il reato più grave e motivare l'entità di ciascun aumento; l'assenza di tale indicazione configura vizio di motivazione che può comportare annullamento e rinvio.
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