Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29603/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una intimazione di pagamento e degli atti presupposti relativi a diritti annuali dovuti all'ente impositore per gli anni 2003, 2004 e 2005. In primo grado la CTP di Napoli aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, limitatamente a una cartella per difetto di notifica. In appello, la CTR della Campania ha accolto l'appello dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, ritenendo infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del ne bis in idem, sul rilievo che il giudicato formatosi in un diverso precedente giudizio riguardava una diversa decisione, fondata su una diversa istruttoria e su diversa documentazione, e soprattutto su una diversa intimazione di pagamento, pur a fronte dei medesimi titoli sottesi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) carenza o apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe fondato la decisione sulla pretesa univocità dei titoli senza un ragionamento логico coerente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente né sotto il minimo costituzionale: il giudice di merito aveva chiarito le ragioni per cui non si configurava un giudicato preclusivo, evidenziando che il nuovo giudizio riguardava una intimazione di pagamento diversa da quella oggetto del precedente procedimento. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato né trascritto il contenuto della sentenza di cui invocava il giudicato, impedendo alla Corte la necessaria verifica della dedotta preclusione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di legge processuale, ma non può essere utilizzato per contestazioni prive di specificità sul presupposto fattuale del giudicato invocato.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non idonea a superare la valutazione della motivazione effettuata dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    la riformulazione del 2012 riduce il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al minimo costituzionale.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    richiamato per la modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, interpretata come riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale.

  • art. 12 preleggi

    utilizzato come canone ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e obbliga l'interprete a colmare il ragionamento con congetture.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo anomalie estreme, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • La deduzione del giudicato come causa di inammissibilità o preclusione processuale richiede una puntuale specificazione del contenuto della precedente decisione, con adeguata trascrizione o riproduzione degli elementi indispensabili per consentire alla Cassazione il controllo della preclusione invocata.
  • Il divieto di ne bis in idem non opera quando il nuovo giudizio investe una diversa intimazione di pagamento o un diverso atto, anche se fondato sui medesimi titoli sottostanti, se manca identità dell'oggetto processuale già definito dal precedente giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.