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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39675/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento con cui gli veniva richiesto il versamento dell'ICI per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, riferita a precedenti avvisi di accertamento notificati nel 2012. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata prova della tempestività. In appello, la commissione regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché i motivi non criticavano la ratio della decisione di primo grado, limitandosi a riproporre le censure originarie. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto esaminare il merito, poiché l'appello nel processo tributario non sarebbe a critica vincolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR non aveva negato in astratto la natura devolutiva dell'appello, ma aveva rilevato l'assenza di specifiche censure contro la statuizione di primo grado sull'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività, questione sulla quale si era formato giudicato interno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992

    l'appello tributario deve contenere motivi specifici idonei a confrontarsi con la decisione di primo grado; non è sufficiente reiterare le doglianze originarie senza censurare la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale e la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sono presenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello tributario i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la statuizione effettivamente adottata dal primo giudice; la mera riproposizione delle censure originarie non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a svolgere doglianze astratte o eccentriche rispetto al decisum.
  • Se sulla questione decisa in primo grado si è formato giudicato interno, il giudice di appello non può riesaminare il merito se il motivo di gravame non investe preliminarmente quella statuizione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità si fonda sulla mancanza di una critica argomentata alla decisione di primo grado, non sulla natura devolutiva dell'impugnazione in sé.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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