Corte di giustizia, Sentenza C-632/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018. — Dyson Ltd e Dyson BV contro BSH Home Appliances NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica – Omissione ingannevole. — Causa C-632/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il sistema armonizzato di etichettatura energetica degli aspirapolvere non può essere alterato con informazioni aggiuntive sulle condizioni di prova che hanno portato alla classificazione energetica. Tali informazioni non sono considerate rilevanti ai fini dell’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, perché la normativa settoriale UE disciplina in modo specifico e completo l’etichetta. La Corte afferma inoltre che simboli o etichette ulteriori, ripetitivi delle informazioni già contenute nell’etichetta energetica, sono vietati se idonei a confondere il consumatore.
Etichettatura energetica degli aspirapolvere: limiti all’integrazione dell’etichetta e applicabilità della disciplina sulle omissioni ingannevoli
La questione giuridica
Se la mancata indicazione, sull’etichetta energetica degli aspirapolvere, delle condizioni della prova utilizzate per determinare la classe energetica integri un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE; e se il regolamento delegato (UE) n. 665/2013, letto alla luce della direttiva 2010/30/UE, osti all’apposizione, su altre parti della confezione o del prodotto, di simboli o etichette che riprendano le medesime informazioni contenute nell’etichetta energetica.
Principio di diritto
Non costituisce omissione ingannevole, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, la mancata indicazione al consumatore delle condizioni di prova che hanno determinato la classe energetica riportata sull’etichetta degli aspirapolvere, perché la direttiva 2010/30/UE e il regolamento delegato n. 665/2013 stabiliscono un contenuto uniforme ed esaustivo dell’etichetta, che non può essere integrata con ulteriori informazioni diverse da quelle espressamente ammesse. Inoltre, il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE, osta all’apposizione, su altre parti del prodotto o della confezione, di etichette o simboli che riprendano le informazioni dell’etichetta energetica, quando ciò possa indurre in errore o creare confusione nel consumatore medio circa il consumo di energia dell’aspirapolvere durante l’uso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 7 della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2010/30/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE
- Articolo 4 della direttiva 2010/30/UE
- Articolo 5 della direttiva 2010/30/UE
- Articolo 10, paragrafi 1 e 4, lettere d) e g), della direttiva 2010/30/UE
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2013
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013
- Articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 665/2013
- Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 665/2013
- Allegato II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013
- Regolamento (CE) n. 66/2010
Etichettatura energetica degli aspirapolvere: limiti alle informazioni aggiuntive e ai simboli supplementari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice belga in una controversia tra Dyson e BSH Home Appliances NV relativa alla commercializzazione di aspirapolvere e alla legittimità di talune indicazioni aggiuntive rispetto all’etichetta energetica imposta dal diritto dell’Unione. La Corte interpreta congiuntamente la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva 2010/30/UE sull’etichettatura energetica e il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 sugli aspirapolvere.
Fatti e procedimento principale
Dyson contestava a BSH, da un lato, di non aver fornito ai consumatori informazioni sulle prestazioni energetiche degli aspirapolvere e sulle condizioni di prova utilizzate per determinare la classe energetica e, dall’altro, di avere apposto sulla confezione ulteriori simboli e diciture oltre all’etichetta energetica armonizzata. Il giudice del rinvio rilevava che l’etichetta prevista dal regolamento delegato n. 665/2013 riflette prove eseguite con sacchetto della polvere vuoto e si interrogava sulla possibile ingannevolezza della mancata precisazione del metodo di prova e sulla compatibilità dei simboli supplementari con il sistema armonizzato.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2005/29/CE, in particolare:
- l’articolo 2, lettera d), che definisce le pratiche commerciali;
- l’articolo 3, paragrafo 4, che fa prevalere le norme UE settoriali sugli aspetti specifici delle pratiche sleali;
- l’articolo 7, relativo alle omissioni ingannevoli.
Richiama poi la direttiva 2010/30/UE, soprattutto:
- l’articolo 1, paragrafo 1;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
- l’articolo 4;
- l’articolo 5;
- l’articolo 10, paragrafi 1 e 4, lettere d) e g).
Infine considera il regolamento delegato (UE) n. 665/2013, che stabilisce struttura, contenuto e requisiti dell’etichetta energetica per gli aspirapolvere, oltre agli allegati I e II.
Prima questione pregiudiziale: omissione ingannevole
La Corte afferma che la semplice indicazione, sull’etichetta energetica, delle informazioni richieste dal regolamento delegato n. 665/2013, senza precisare le condizioni della prova, costituisce una pratica commerciale ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Tuttavia, per effetto dell’articolo 3, paragrafo 4, della stessa direttiva, prevale la disciplina settoriale della direttiva 2010/30/UE e del regolamento delegato.
Secondo la Corte, la normativa sull’etichettatura degli aspirapolvere mira a un’informazione uniforme, semplice e sintetica, con un contenuto esaustivo dell’etichetta. L’allegato II del regolamento delegato definisce in modo preciso quali dati debbano figurare sull’etichetta e consente come unica deroga l’aggiunta del marchio di qualità ecologica dell’Unione, se attribuito al modello. Da ciò deriva che non possono essere aggiunte sull’etichetta altre indicazioni, comprese quelle sulle condizioni di prova.
Ne consegue che la mancata menzione di tali condizioni non può qualificarsi come omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, perché l’informazione non è considerata rilevante nel sistema armonizzato predisposto dal diritto settoriale UE.
Seconda questione pregiudiziale: simboli o etichette supplementari sulla confezione
La Corte riformula la seconda questione per ricomprendervi anche la direttiva 2010/30/UE, dato che il regolamento delegato va interpretato alla sua luce. Osserva che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE vieta l’apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi ai requisiti della direttiva o degli atti delegati, qualora possano indurre in errore o creare confusione circa il consumo di energia durante l’uso.
Applicando questo criterio, la Corte rileva che i simboli e le diciture utilizzati da BSH non erano previsti dal regolamento delegato n. 665/2013 e quindi dovevano considerarsi non conformi. La loro liceità dipendeva dunque dal fatto che non fossero idonei a confondere l’utilizzatore finale medio. La Corte sottolinea che il giudice nazionale deve valutare il rischio concreto alla luce di tutti gli elementi pertinenti, tenendo conto della percezione del consumatore medio normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto.
La mera circostanza che i simboli supplementari riproducano informazioni già presenti sull’etichetta energetica non basta a escludere il rischio di confusione, soprattutto se i simboli non sono graficamente identici e possono far sembrare che si tratti di informazioni diverse.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- non vi è omissione ingannevole, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, per la mancata indicazione delle condizioni di prova che hanno determinato la classe energetica;
- il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce della direttiva 2010/30/UE, osta all’apposizione di etichette o simboli supplementari che richiamino le informazioni dell’etichetta energetica, se tali aggiunte possono indurre in errore o confondere il consumatore finale sul consumo di energia dell’aspirapolvere durante l’uso.
Principi pratici per l’operatore economico
Per i professionisti del settore, la pronuncia conferma che, quando il diritto UE predispone un’etichetta armonizzata e ne definisce in modo esaustivo contenuto e struttura, l’operatore non può integrare liberamente l’informazione al consumatore. Le eventuali comunicazioni aggiuntive devono rispettare rigorosamente i limiti posti dalla disciplina settoriale e non devono creare sovrapposizioni o ambiguità idonee a fuorviare il consumatore medio.
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