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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20897/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna in rito abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorso deduceva: I) nullità/vizio per mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza di trattazione orale perché non era stato trasmesso in aula; II) mancata derubricazione nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nonostante modesto dato ponderale e carattere di 'spaccio di strada'; III) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per lucro di speciale tenuità; IV) erronea applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione nonostante il prevenuto avesse permesso di soggiorno con protezione sussidiaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. In particolare: I) la mancata traduzione non costituisce vizio perché l'imputato non aveva espresso volontà di partecipare all'udienza e, anche alla luce della disciplina emergenziale/rito camerale, la traduzione è obbligatoria solo se l'imputato richiede espressamente di partecipare; II) l'esclusione della derubricazione è stata motivata con elementi di fatto (modalità di spaccio in parco, eterogeneità delle sostanze, elevato quantitativo e alto grado di purezza, indice di inserimento in una filiera di rilievo) che escludono l'ipotesi lieve; III) l'attenuante per lucro di speciale tenuità è stata esclusa in ragione del consistente riscontro quantitativo ed economico; IV) la censura sulla misura di sicurezza è stata dichiarata inammissibile come generica: la misura è stata ritenuta proporzionata alla pericolosità sociale del prevenuto, ai precedenti e al fatto che il reato è stato commesso mentre gravava una misura cautelare, oltre che alle condizioni socioeconomiche (assenza di attività lecita). Conseguentemente la sentenza d'appello che confermava la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (condanna alle spese prevista dal dispositivo).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1

    art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Norma contestata per il reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilità ai sensi di tale disposizione.

  • d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5 (ipotesi lieve)

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La derubricazione nell'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva di quantità, modalità, purezza e funzione nella filiera; nel caso tali elementi hanno escluso l'applicabilità dell'ipotesi lieve.

  • Codice penale art. 62 n. 4

    L'attenuante per lucro di speciale tenuità richiede che il profitto sia realmente esiguo; l'alto quantitativo e la elevata purezza della sostanza hanno escluso tale attenuante.

  • d.P.R. 309/1990 art. 86

    Previsione dell'espulsione come misura di sicurezza per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione in presenza di pericolosità sociale e condizioni personali dell'imputato.

  • Decreto-legge 137/2020 art. 23-bis

    art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    La disciplina emergenziale sul rito camerale richiede espressa richiesta dell'imputato per la partecipazione all'udienza; in assenza di tale richiesta non sussiste obbligo di traduzione.

  • Decreto legislativo 150/2022 art. 94 e modifiche legislative

    art. 94 d.lgs. 150/2022; art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023 convertito

    Riferimenti normativi sulla proroga/ambito di applicazione delle misure emergenziali per gli appelli fino al 30 giugno 2024; anche alla luce di queste norme la Corte conferma che la traduzione del detenuto è dovuta solo se l'imputato la richiede.

Massime di principio

  • In appello contro sentenza emessa con rito abbreviato la presenza dell'imputato detenuto non è automaticamente necessaria: è onere dell'imputato comunicare espressamente la volontà di partecipare; senza tale istanza il giudice non è tenuto a disporre la traduzione.
  • La disciplina emergenziale (rito camerale ex art. 23-bis d.l. 137/2020 e sue proroghe) conferma il principio che la traduzione è obbligatoria solo se l'imputato richiede la partecipazione all'udienza.
  • Per ottenere la derubricazione all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, è necessario dimostrare non solo un quantitativo modesto ma anche un contesto e una qualità della sostanza che escludano ogni capacità offensiva significativa e ogni inserimento in una catena di spaccio organizzata; elevata purezza e numerosità di dosi ostano all'applicazione dell'ipotesi lieve.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4) richiede la prova di un profitto effettivamente trascurabile; sequestri con elevato valore economico o sostanze ad alta purezza ostano al riconoscimento dell'attenuante.
  • La misura dell'espulsione può essere applicata anche a stranieri con permesso di soggiorno se la valutazione della pericolosità sociale, i precedenti e le circostanze del reato (es. commissione del fatto durante una misura cautelare, mancanza di attività lecita) rendono la misura proporzionata; le censure generiche su tale punto sono spesso inammissibili.

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