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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024.

Giustizia amministrativa202503632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza è stata notificata all'amministrazione l'8 gennaio 2025, è passata in giudicato l'11 giugno 2025 ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Persistendo l'inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo. L'amministrazione si è costituita senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero e agli uffici scolastici di dare completa esecuzione alla pronuncia, attribuendo il beneficio della carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., in ragione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su istanza del ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza. L'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    in particolare, comma 2, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta e ricorrendone i presupposti, una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro cui completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del Tribunale di Milano.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione l'attribuzione di un beneficio economico e l'amministrazione non vi provvede, il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo e della sua notificazione, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, individuandone i poteri e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa, allo stato, quando l'importo dovuto sia esiguo, restando possibile la sua successiva applicazione su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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