Sentenza n. 1270/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 che imponeva ai proprietari di opere di regimentazione delle acque, alleggerimento dei carichi e progettazione e realizzazione del ripristino di un muro di contenimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in più profili, la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. In particolare, ha sostenuto che il verbale dei Vigili del Fuoco del 27 gennaio 2021 non riguardasse il tratto di muro prospiciente la propria abitazione; che il Comune l'avesse inclusa tra i destinatari senza adeguata motivazione, nonostante l'asserita autonomia strutturale del fabbricato e l'assenza di criticità; che non fossero stati effettuati sopralluoghi presso il suo immobile; che la risposta del Sindaco all'istanza di autotutela confermasse l'assenza di un'istruttoria preventiva; che mancassero contingibilità e urgenza, anche perché il Comune aveva già eseguito interventi provvisori nel 2021; e che l'ordinanza fosse stata utilizzata illegittimamente per imporre interventi definitivi e il relativo onere economico ai privati, anziché ricorrere agli strumenti ordinari.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'ordinanza contingibile e urgente presuppone un pericolo di danno grave per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile tempestivamente con gli strumenti ordinari, e che l'urgenza deve essere valutata con riferimento al momento di adozione dell'atto. La protrazione nel tempo della situazione di pericolo e il precedente espletamento di interventi provvisori non escludono la contingibilità e l'urgenza quando l'aggravamento renda l'intervento non ulteriormente differibile. Nel caso concreto, l'ordinanza era sorretta da plurimi elementi istruttori: verbale dei Vigili del Fuoco, interventi provvisori, relazione tecnica sul dissesto, CTU disposta dal Tribunale ordinario, atti comunali sulla proprietà privata dei tratti di muro e interlocuzioni con i proprietari rimaste senza riscontro. Gli interventi imposti sono stati ritenuti mirati, proporzionati e funzionali alla rimozione del pericolo, anche se comprendevano il ripristino definitivo, poiché tale ripristino era considerato necessario e non sostituibile con misure meramente palliative. L'inclusione della ricorrente è stata ritenuta legittima sulla base della correlazione strutturale e dei carichi gravitativi dell'intero sistema edilizio e del muro, nonostante il verbale dei Vigili del Fuoco non menzionasse espressamente il civico 18. La perizia di parte, fondata essenzialmente su rilievi visivi e priva di adeguata verifica della stabilità e della regimentazione delle acque, non è stata ritenuta idonea a smentire gli accertamenti dell'Amministrazione. In situazioni di pericolo conclamato è sufficiente una verifica immediata e minima ai fini dell'individuazione dei destinatari, senza complessi accertamenti privatistici, purché l'ordine non sia rivolto a soggetti del tutto estranei al bene e al pericolo. L'assenza di un sopralluogo nell'immobile della ricorrente non ha inciso sulla legittimità dell'atto, data la natura unitaria della situazione di pericolo; la stessa natura ha giustificato l'assenza di una motivazione autonoma riferita individualmente alla ricorrente. La questione dell'accollo economico dei lavori è stata ritenuta estranea alla funzione dell'ordinanza e riservata a una fase successiva. La nota del Sindaco del 18 ottobre 2022 non è stata qualificata come confessione di carenza istruttoria, ma come disponibilità a valutare eventuali adattamenti in sede di progettazione definitiva. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
ordinanze contingibili e urgenti
Attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli gravi per l'incolumità pubblica quando l'intervento sia urgente, indifferibile e non adeguatamente fronteggiabile con gli strumenti ordinari; il potere può imporre specifici obblighi di fare o di non fare ai privati.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulle risultanze tecniche e sulle interlocuzioni con i proprietari.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato quando sussista una situazione di pericolo grave per l'incolumità pubblica e privata, anche se il pericolo si protrae da tempo, purché al momento dell'adozione emerga un aggravamento o una ragionevole probabilità di danno tale da rendere l'intervento non ulteriormente differibile.
- La contingibilità può sussistere quando i rimedi ordinari risultino in concreto inidonei o non tempestivi a fronteggiare il pericolo; la valutazione della legittimità dell'ordinanza deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione e non alla successiva mancata verificazione del danno.
- Il contenuto di un'ordinanza contingibile e urgente non è astrattamente limitato alle sole misure provvisorie, ma deve essere correlato alla specifica situazione di pericolo: possono essere imposti anche interventi definitivi quando risultino necessari, proporzionati e non sostituibili con misure meramente palliative.
- In presenza di una situazione di pericolo unitario riguardante un complesso edilizio o un manufatto comune, l'Amministrazione può individuare i destinatari sulla base di una verifica immediata della situazione di fatto, senza dover svolgere complessi accertamenti privatistici, purché gli obblighi non siano imposti a soggetti del tutto estranei al bene o al pericolo.
- L'ordine di eseguire lavori diretto al soggetto che si trova nella condizione di eliminare il pericolo è distinto dalla successiva questione dell'imputazione definitiva dei relativi costi, che non incide di per sé sulla legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente.
- Quando l'ordinanza riguarda una situazione di pericolo comune e unitaria, l'assenza di un sopralluogo presso ciascuna proprietà e di una motivazione individualizzata non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se l'istruttoria complessiva dimostra il collegamento della proprietà destinataria con il bene e con il fenomeno pericoloso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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