Sentenza n. 1513/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, del verbale di assemblea ordinaria e deliberazioni assunte n. 002/2026 del 21 gennaio 2026 trasmesso con pec del 3.02.2026 e, ove occorra, dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di amministratore unico della società A.M.A. S.p.a. – società in house providing del Comune di Paternò (CT) e dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di componente del collegio sindacale (effettivo e/o supplente) della società A.M.A. S.p.a. – società in house providing del Comune di Paternò (CT), ove occorra della nota prot. n. 112/2026, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, relazioni ed atti endoprocedimentali che hanno concorso alle determinazioni finali, comprese le determinazioni dell’assemblea inerenti, ancorché non conosciuti; e per accertare l’illegittimità del diniego/parziale ostensione opposto da AMA S.p.a. all’istanza di accesso del 23 gennaio 2026; e per ordinare ad AMA S.p.a. di consentire l’accesso e il rilascio di copia di tutti i documenti richiesti e, in particolare, verbali delle sedute di valutazione dei curricula e dei titoli; eventuali atti interni di predeterminazione dei criteri, parametri e sotto criteri di valutazione ed ogni altro atto istruttorio e valutativo connesso alla procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere di nomina dell'amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale di AMA S.p.a., nonché gli atti della procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse
Esito
Favorevole al resistente (società in house)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alle procedure indette da AMA S.p.a. mediante avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di amministratore unico e di componenti del collegio sindacale. Contestava l’assenza di criteri, parametri e sotto-criteri predeterminati per la valutazione dei titoli, l’assenza di una griglia di punteggi e della ponderazione tra le diverse tipologie di titoli, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria della valutazione comparativa. Deduceva inoltre violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, par condicio e pubblicità, oltre a eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e illogicità manifesta. Chiedeva anche, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’ostensione dei verbali di valutazione, degli eventuali atti interni di predeterminazione dei criteri e dei punteggi attribuiti ai candidati, lamentando il diniego o la parziale ostensione da parte della società. AMA S.p.a. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura non fosse concorsuale e che gli atti di nomina avessero natura privatistica; quanto all’accesso, negava la configurabilità di documenti amministrativi in ragione della propria natura societaria. In camera di consiglio il difensore del ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione sulla domanda di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le domande di annullamento, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che una società di capitali partecipata pubblicamente, anche se in house, conservi autonoma soggettività privatistica rispetto all’ente pubblico socio e sia assoggettata, salvo deroghe espresse, alle norme societarie e generali di diritto privato. Le controversie relative alla nomina o revoca degli amministratori e dei sindaci di tali società appartengono quindi alla giurisdizione ordinaria. La pubblicazione di avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse e la scelta di adottare una procedimentalizzazione interna, peraltro senza formazione di graduatorie, non trasformano gli atti di nomina in provvedimenti amministrativi né spostano la giurisdizione. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto dall’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia manifestata in udienza dal difensore del ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.lgs. 175/2016
per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del medesimo decreto «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»
La società partecipata pubblicamente, anche in house, conserva natura privatistica e, salvo deroghe espresse, è regolata dal diritto societario e dal diritto privato generale.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme preclusioni e decadenze.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla relativa decisione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La questione dell’assoggettamento della società all’accesso documentale non è stata decisa nel merito, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, sentite le parti.
Massime di principio
- Una società di capitali a partecipazione pubblica conserva natura di soggetto privato e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio, salvo che una disposizione espressa preveda una specifica equiparazione agli enti pubblici.
- La natura privatistica della società partecipata non viene meno per il solo fatto che essa operi secondo il modello dell’in house providing e sia sottoposta a controllo analogo da parte dell’amministrazione socia.
- Le controversie concernenti la nomina o la revoca degli amministratori e dei sindaci di una società partecipata o in house appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché tali atti hanno natura privatistica e non costituiscono provvedimenti amministrativi.
- La scelta di una società privata, anche partecipata o in house, di adottare avvisi pubblici e una procedura comparativa o procedimentalizzata per raccogliere manifestazioni di interesse non trasforma gli atti societari di nomina in atti amministrativi e non può modificare il riparto inderogabile di giurisdizione.
- In caso di declinatoria di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto dall’art. 11 c.p.a., ferme le preclusioni e le decadenze intervenute.
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