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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24295/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) per fatti del 7/01/2018; ha impugnato denunciando: mancata prova della revisione/taratura dell'etilometro; nullità dell'accertamento per avviso del diritto di difesa comunicato dopo il test e assenza di nomina di difensore d'ufficio; omissione del prelievo ematico; uso di collutorio che avrebbe falsato le rilevazioni; decorso della prescrizione; vizi formali nella richiesta di pene sostitutive per assenza di procura speciale; omissione di motivazione su mitigazione della pena e sulla confisca del veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accertato l'intervenuta prescrizione del reato. Ha esaminato la disciplina applicabile (legge 23/6/2017 n.103 e successive modifiche) e i periodi di sospensione pertinenti (anche quelli legati all'emergenza sanitaria e al deposito delle motivazioni), concludendo che il termine di prescrizione è maturato il 19/10/2024. Non essendo ricorrenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art.129 c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto almeno prima facie fondati alcuni profili di diritto (es. interpretazione sulla necessità o meno della procura speciale per le pene sostitutive), ma non ha proceduto al merito per effetto della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    art. 186, comma 2, lett. b), commi 2 e 2-sexies cod. strada

    Norma incriminatrice applicata al caso; in motivazione è richiamata anche la disciplina del comma 9-bis (sostituzioni della pena), ritenuta applicabile in tema di pene sostitutive senza necessità di procura speciale se non vi è opposizione.

  • art. 157 cod. pen.

    termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen.

    Usato per determinare la durata massima della prescrizione aumentata di un quarto (si è calcolato il termine di 5 anni per il reato contestato).

  • art. 160 cod. pen.

    art. 160, comma 3, cod. pen.

    Richiamato come causa che incide sul calcolo del termine di prescrizione (aritmetica dell'aumento di un quarto e cumulabilità con altre disposizioni).

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle regole sulla prescrizione e sulle sue sospensioni e interruzioni.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    legge 23 giugno 2017 n. 103

    Regime applicabile ai reati commessi nel periodo indicato (post 3/8/2017 e prima del 31/12/2020): introduce cause di sospensione della prescrizione (in particolare la sospensione dal termine per il deposito della motivazione fino a 1 anno e 6 mesi) e risulta più favorevole rispetto a modifiche successive; è stata ritenuta operativa nel caso concreto.

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3

    legge 9 gennaio 2019 n. 3

    Modifica relativa alla sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado a decorrere dal 1/1/2020: la Corte ha spiegato che non si è determinata successione di leggi sfavorevole, per cui prevale la disciplina più favorevole (legge 103/2017) per il reato commesso nel periodo considerato.

  • art. 159 cod. pen.

    comma 2 dell'art. 159 cod. pen.

    Interpretata nella parte che prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna, fino alla pronuncia del dispositivo nel grado successivo, per tempo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi; applicata per calcolare le sospensioni del termine nel caso concreto.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Richiamato come norma successiva (introdotta dalla legge 134/2021) che stabilisce la cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, introducendo l'istituto dell'improcedibilità; la Corte ha rilevato che tale norma ha effetti diversi e non ha modificato la valutazione sulla disciplina applicabile al caso.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento nel merito per cause estintive: interpretata restrittivamente — il proscioglimento nel merito è possibile solo se l'assenza del reato o l'impossibilità di punire emergono in modo assolutamente incontestabile dagli atti (percezione 'ictu oculi').

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Il termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna ai fini dell'operatività della sospensione della prescrizione è quello previsto da questa norma; il dies a quo per la sospensione è la scadenza del termine di deposito della motivazione.

  • art. 186 comma 9-bis cod. strada

    art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    Rilevato in relazione alle modalità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o lavori di pubblica utilità: secondo la Corte, per l'applicazione di talune forme di sostituzione non è necessaria una procura speciale quando ciò risulta dalla normativa di settore e dalla mancata opposizione dell'imputato.

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: in reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2020 si applica la legge 23/6/2017 n.103 con le sue cause di sospensione; il conteggio deve considerare periodi di sospensione (es. emergenza sanitaria, termini per deposito motivazioni) e può portare all'estinzione anche dopo la sentenza di primo grado.
  • Sospensione per deposito della motivazione: il dies a quo per la sospensione è la scadenza del termine per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.); la sospensione non può eccedere i limiti stabiliti (1 anno e 6 mesi) per ciascuna fase.
  • Proscioglimento ex art.129 c.p.p.: la dichiarazione di proscioglimento per cause estintive è eccezionale e richiede che l'inesistenza del fatto o l'impossibilità di punire emergano in modo incontestabile dagli atti; altrimenti si procede a dichiarare estinto il reato per prescrizione senza entrare nel merito.
  • Accertamenti strumentali (etilometro): contestazioni sulla taratura/revisione dell'apparecchio o su fattori che ne alterano il funzionamento (es. collutori) richiedono elementi probatori precisi; l'assenza di tali elementi documentali può essere ritenuta non sufficiente a invalidare le rilevazioni.
  • Diritti della difesa durante l'accertamento: la comunicazione del diritto al difensore deve avvenire nei modi e tempi prescritti; l'avviso successivo o la mancata nomina d'ufficio in caso di rifiuto non assistito possono costituire motivo valido di impugnazione se ne deriva pregiudizio rilevante.
  • Pene sostitutive e procura speciale: per l'applicazione di talune pene sostitutive previste dalla normativa specifica (es. art. 186 cod. strada) non sempre è richiesta procura speciale all'appellante; va valutata la normativa di settore e la giurisprudenza consolidata.
  • Confisca del veicolo: l'applicabilità della confisca è tassativa e collegata alle ipotesi previste dalla norma; se la fattispecie non rientra nella specifica previsione di legge, la confisca non può essere disposta.
  • Effetto pratico per il difensore: in ipotesi simili è fondamentale contestare tempestivamente il calcolo della prescrizione e le sospensioni, raccogliere prove tecniche sull'etilometro (tarature, certificazioni), documentare eventuali cause di attenuazione o errori procedurali relativi all'assistenza difensiva e valutare le richieste di pene sostitutive alla luce della normativa applicabile.

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