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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24795/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda tre imputate, confermate responsabili in appello per una serie di furti pluriaggravati in concorso commessi tra il 7 e l'11 maggio 2016 ai danni di due supermercati siti in Taurianova e Polistena. I ricorsi deducono, in sintesi: per una imputata, l'inaffidabilità dell'individuazione fotografico/video effettuata dalla polizia giudiziaria, la mancata rinnovazione dell'istruttoria e il diniego di consulenza tecnica sulle immagini; inoltre il diniego della particolare tenuità del fatto e la misura della pena. Per un'altra imputata, si censura ancora la prova dell'identificazione basata su immagini e comparazioni con profili social, il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Per la terza imputata, si contesta l'affermazione di responsabilità per un episodio fondato anche su un successivo fatto del 18 maggio 2016, nonché la sussistenza delle aggravanti del furto per destrezza e per esposizione della cosa alla pubblica fede. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi infondati o inammissibili, valorizzando la doppia conforme, l'utilizzabilità della prova atipica consistente nell'individuazione fotografica/video, la correttezza del diniego dell'art. 131-bis c.p., l'insindacabilità in cassazione del trattamento sanzionatorio e la correttezza del riconoscimento delle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e immune da vizi, che il materiale probatorio consentisse di confermare le identificazioni operate dagli investigatori e dai testimoni, che non ricorressero i presupposti della particolare tenuità del fatto e che fossero corretti sia il trattamento sanzionatorio sia la condanna al risarcimento del danno. Nessuna modifica è stata apportata alla decisione di merito, che resta la condanna delle imputate per i furti contestati.

Norme richiamate

  • art. 189 c.p.p.

    L'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è stata considerata prova atipica legittimamente utilizzabile, purché la sua attendibilità sia valutata dal giudice secondo il libero convincimento e la credibilità della deposizione che la riferisce.

  • art. 192 c.p.p.

    La prova va valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice; la censura di legittimità non può risolversi in una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la valutazione deve essere concreta e specifica e può essere esclusa anche per la sola mancanza di uno dei presupposti.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della particolare tenuità del fatto richiamano natura, mezzi, modalità dell'azione, gravità del danno e intensità del dolo.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    L'aggravante della destrezza ricorre quando la condotta presenti particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore; non basta approfittare di una mera disattenzione.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sussiste quando il bene sia affidato a una situazione di impossibilità di vigilanza continua; è esclusa solo da un controllo costante e specificamente efficace nell'impedire la sottrazione, non dal semplice esistere di videosorveglianza.

  • art. 539 c.p.p.

    Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, il giudice penale non deve liquidare il quantum né specificare analiticamente la tipologia di danno, potendo rinviare al giudice civile.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato nelle doglianze difensive sull'interrogatorio e sulla richiesta di consulenza tecnica, senza che la Corte ne ricavi una questione decisiva autonoma.

  • art. 507 c.p.p.

    Evocato nei motivi per la richiesta di prova decisiva, ritenuta infondata dai giudici di merito.

  • art. 586 c.p.p.

    Evocato nelle censure difensive relative all'individuazione e alla prova atipica.

  • art. 348 c.p.p.

    Evocato nei motivi di ricorso insieme alle contestazioni sull'identificazione e sulla prova atipica.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica o video operata dalla polizia giudiziaria è utilizzabile come prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p., ma il suo valore dipende dalla credibilità del testimone che la riferisce e dalla coerenza complessiva del percorso logico di identificazione, non da una presunta efficacia fidefacente dell'atto investigativo.
  • Quando vi è doppia conforme di merito sulla responsabilità, la Corte di cassazione può leggere congiuntamente le due motivazioni e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito con una nuova lettura delle prove o dei fatti.
  • La prova dichiarativa del testimone terzo non richiede riscontri esterni in senso stretto: il giudice deve verificarne l'intrinseca attendibilità, la coerenza, la completezza e l'assenza di contraddizioni con altri elementi certi.
  • La richiesta di consulenza tecnica sulle immagini può essere respinta quando il giudice ritenga già attendibile e completo l'accertamento compiuto dagli investigatori sulla base dell'intera sequenza video e non di singoli fotogrammi scadenti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non dipende dalla sola occasionalità del comportamento o dalla sola incensuratezza, ma richiede una offesa complessivamente tenue, valutata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e la non abitualità della condotta.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice valorizzi la preordinazione, l'organizzazione del gruppo, la ripartizione dei ruoli, la pluralità degli episodi e l'entità non esigua del danno.
  • Nel furto, l'aggravante della destrezza ricorre solo se la condotta sia connotata da abilità, astuzia o avvedutezza idonee a eludere la vigilanza; non è sufficiente il semplice approfittamento di un'attenzione momentaneamente ridotta.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di un impianto di videosorveglianza, se questo non garantisce un controllo continuo e immediatamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene.
  • La determinazione della pena, quando sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica, è insindacabile in cassazione; analogo limite vale per il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti o aggravanti.
  • La condanna generica al risarcimento del danno richiede l'accertamento di un fatto astrattamente produttivo di danno, ma non impone la prova dell'effettiva quantificazione né una puntuale descrizione di tutte le voci risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieFurtoProveRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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