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Sentenza

Sentenza n. 468/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, nel procedimento avente r.g. n. 115/2024 non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 31.03.2025.

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 22/2025, non appellata, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il giudicato non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nella sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto un credito nei confronti della pubblica amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di una costituzione meramente formale dell'Amministrazione, senza contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'ottemperanza può essere incaricato di adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture amministrative necessarie, tutti gli atti contabili e organizzativi occorrenti per l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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