Sentenza n. 9/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento “del provvedimento n. -OMISSIS- -OMISSIS- Misure di prevenzione 2025, emesso dalla Questura della Valle d’Aosta,-OMISSIS- il 22 dicembre 2025 e notificato in data 23 dicembre 2025 di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per la durata di anni 3 con divieto di soggiorno nei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio, della durata di tre anni, con divieto di soggiorno in diversi Comuni della Valle d'Aosta
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato l'insufficienza e la genericità della motivazione in ordine agli elementi concreti e attuali posti a fondamento della valutazione di pericolosità, sostenendo inoltre che i precedenti penali richiamati non dimostrassero la sua abituale dedizione alla commissione di reati rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contestando l'affermazione della Questura secondo cui non avrebbe avuto residenza, attività lavorativa o interessi legittimi nei Comuni interessati dalla misura. In particolare, il ricorrente ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio dal luglio 2022, mediante contratti a tempo determinato susseguitisi sino al settembre 2025, nonché la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via obbligatorio, ritenendo fondato il secondo motivo. Per l'adozione della misura devono concorrere l'appartenenza del destinatario a una categoria di soggetti pericolosi, la pericolosità per la sicurezza pubblica e l'assenza di ragioni legittime che giustifichino la presenza nel territorio interessato. Nel caso concreto, la documentazione dimostrava il stabile inserimento lavorativo del ricorrente nel territorio dei Comuni destinatari del divieto. La cessazione del precedente rapporto di lavoro nel dicembre 2025 non provava la perdita di ogni interesse alla permanenza, potendo essere spiegata dalle conseguenze dell'episodio richiamato dall'amministrazione o dalla scelta di una diversa opportunità lavorativa. La motivazione della Questura, che aveva escluso in modo generico l'esistenza di attività lavorativa o di interessi legittimi, è stata ritenuta stereotipata e fondata su un'istruttoria carente, con conseguente ingiustificatezza e sproporzione della misura. Il TAR ha inoltre rilevato che i deferimenti all'autorità giudiziaria non erano stati esaminati considerando adeguatamente gli sviluppi processuali, tra cui una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto relativa a uno dei reati valorizzati. Il provvedimento è stato annullato, salva la possibilità per l'amministrazione di adottare ulteriori determinazioni nel rispetto dei principi indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
il destinatario del foglio di via obbligatorio deve trovarsi "fuori dei luoghi di residenza"
La misura di prevenzione richiede, oltre agli altri presupposti, che il destinatario non abbia un legittimo collegamento con il luogo in cui è stato trovato e che la sua presenza vi risulti ingiustificata.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza, la tranquillità pubblica, la sanità o l'integrità fisica o morale dei minorenni
La valutazione di pericolosità deve essere sostenuta da elementi concreti e attuali; il mero richiamo a precedenti o deferimenti non è sufficiente se non sono adeguatamente esaminati anche i relativi sviluppi processuali.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di adottarla.
Massime di principio
- L'adozione del foglio di via obbligatorio richiede la concorrente sussistenza della pericolosità qualificata del destinatario, della sua pericolosità per la sicurezza pubblica e dell'assenza di ragioni legittime che giustifichino la presenza nel territorio interessato.
- La condizione secondo cui il destinatario deve trovarsi fuori dai luoghi di residenza implica che egli non abbia alcun legittimo collegamento con il luogo in cui è stato trovato e che la sua presenza risulti ingiustificata; l'esistenza di un stabile inserimento lavorativo nel territorio costituisce un elemento contrario all'adozione della misura e deve essere specificamente valutata.
- La motivazione del foglio di via non può limitarsi ad affermazioni generiche o stereotipate sull'assenza di residenza, attività lavorativa o interessi nel territorio, ma deve confrontarsi puntualmente con gli elementi istruttori che dimostrino l'esistenza di collegamenti legittimi con i Comuni interessati.
- La valutazione della pericolosità non può fondarsi sul mero elenco di denunce o deferimenti all'autorità giudiziaria senza considerare gli sviluppi processuali rilevanti, compresi eventuali provvedimenti assolutori relativi ai fatti valorizzati dall'amministrazione.
- L'annullamento del foglio di via per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all'amministrazione di adottare ulteriori determinazioni, purché proceda a una nuova istruttoria completa e motivi il provvedimento nel rispetto dei presupposti della misura.
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