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Sentenza

Sentenza n. 788/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente con accredito di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi la somma di 2.500 euro, oltre agli accessori riconosciuti in sentenza. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 24 gennaio 2025 e non era stata impugnata. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la docente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, in quanto risultavano accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di dare attuazione all’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell’adempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta del docente la somma di 2.500 euro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi anche a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di accredito imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Definiscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di attribuzione in favore del privato.
  • La proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione intimata deve dare esecuzione esatta e integrale al comando contenuto nel giudicato; l’assenza di prova dell’adempimento giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte interessata qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla facoltà di delega e subdelega, purché l’esercizio dei poteri sostitutivi resti imputato e riferibile al commissario nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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