Sentenza del 12/06/2018 n. 2670 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TFR riferibile ad attività di lavoro svolta all'estero (Francia) - Convenzione contro le doppie imposizioni - Natura del TFR - Assoggettamento a tassazione in Italia - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a tassazione in Italia del TFR percepito dal contribuente dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il TFR, pur essendo corrisposto successivamente e avendo natura di retribuzione differita, era riferibile a un'attività lavorativa svolta in Francia, dove il contribuente risultava anche fiscalmente residente negli anni di maturazione. Occorreva quindi applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, individuando lo Stato competente a tassare il reddito da lavoro dipendente.
La decisione
La pretesa impositiva italiana è stata esclusa. Il TFR deve essere tassato nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta, ossia la Francia, purché sia dimostrata la residenza fiscale del contribuente in Francia negli anni cui il TFR si riferisce. Non è decisivo che il contribuente fosse residente in Italia al momento della percezione del TFR, poiché rilevano la natura di retribuzione differita e il collegamento con il lavoro svolto all'estero.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia
Le questioni di doppia imposizione relative al TFR devono essere risolte secondo le disposizioni convenzionali applicabili ai redditi da lavoro dipendente.
Articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni
Il reddito da lavoro dipendente è imponibile nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Tale criterio si applica anche al TFR, considerato retribuzione differita, e prevale sul semplice dato della residenza fiscale del percettore al momento dell'incasso.
Massime di principio
- Il TFR mantiene natura di reddito da lavoro dipendente anche se viene corrisposto anni dopo la cessazione del rapporto.
- Per stabilire quale Stato possa tassare il TFR maturato all'estero, occorre verificare dove è stata svolta l'attività lavorativa cui il trattamento si riferisce e quale fosse la residenza fiscale del contribuente nel periodo di maturazione.
- La residenza fiscale del contribuente al momento della percezione del TFR non è, da sola, sufficiente a legittimare la tassazione nello Stato di incasso.
- In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le relative disposizioni prevalgono sulle regole interne incompatibili e devono essere applicate per individuare lo Stato impositore.
- Il contribuente deve poter documentare sia lo svolgimento dell'attività all'estero sia la residenza fiscale nello Stato estero negli anni cui il TFR si riferisce.
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