Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/06/2018 n. 2670 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TFR riferibile ad attività di lavoro svolta all'estero (Francia) - Convenzione contro le doppie imposizioni - Natura del TFR - Assoggettamento a tassazione in Italia - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a tassazione in Italia del TFR percepito dal contribuente dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il TFR, pur essendo corrisposto successivamente e avendo natura di retribuzione differita, era riferibile a un'attività lavorativa svolta in Francia, dove il contribuente risultava anche fiscalmente residente negli anni di maturazione. Occorreva quindi applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, individuando lo Stato competente a tassare il reddito da lavoro dipendente.

La decisione

La pretesa impositiva italiana è stata esclusa. Il TFR deve essere tassato nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta, ossia la Francia, purché sia dimostrata la residenza fiscale del contribuente in Francia negli anni cui il TFR si riferisce. Non è decisivo che il contribuente fosse residente in Italia al momento della percezione del TFR, poiché rilevano la natura di retribuzione differita e il collegamento con il lavoro svolto all'estero.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

    Le questioni di doppia imposizione relative al TFR devono essere risolte secondo le disposizioni convenzionali applicabili ai redditi da lavoro dipendente.

  • Articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni

    Il reddito da lavoro dipendente è imponibile nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Tale criterio si applica anche al TFR, considerato retribuzione differita, e prevale sul semplice dato della residenza fiscale del percettore al momento dell'incasso.

Massime di principio

  • Il TFR mantiene natura di reddito da lavoro dipendente anche se viene corrisposto anni dopo la cessazione del rapporto.
  • Per stabilire quale Stato possa tassare il TFR maturato all'estero, occorre verificare dove è stata svolta l'attività lavorativa cui il trattamento si riferisce e quale fosse la residenza fiscale del contribuente nel periodo di maturazione.
  • La residenza fiscale del contribuente al momento della percezione del TFR non è, da sola, sufficiente a legittimare la tassazione nello Stato di incasso.
  • In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le relative disposizioni prevalgono sulle regole interne incompatibili e devono essere applicate per individuare lo Stato impositore.
  • Il contribuente deve poter documentare sia lo svolgimento dell'attività all'estero sia la residenza fiscale nello Stato estero negli anni cui il TFR si riferisce.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.