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Sentenza

Sentenza n. 1061/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del 17/06/2024 contenente il “Diario ammessi al colloquio”, pubblicata in data 24.6.2024 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT, da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase (colloquio orale) del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale per l'area C) – Area tecnica per la comunicazione (DIR-TEC-2022-C); - dell’estratto dal verbale n. -OMISSIS- del 25/11/2022, prot. n. -OMISSIS- del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 16.9.2024, con il quale la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C; - della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 16.9.2024 sul sito dell'Istituto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\11\2024: - del verbale n. -OMISSIS- del 25/11/2022, prot. n. -OMISSIS- del 12/12/2022, della Commissione esaminatrice (Deliberazione DOP/802/2022 del 05/10/20) con il quale la medesima Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l'Area C; - del verbale n. 62 del 22 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS- del 29/05/2024, della Commissione con la quale la medesima ha eseguito la valutazione della domanda di partecipazione del candidato, odierno ricorrente, dott. -OMISSIS-; - nei limiti dell’interesse fatto valere, del bando di “concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 6 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022)” nella parte in cui ha consentito l’erronea valutazione dei titoli posseduti dal candidato dott. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202410383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla prova orale, criteri di valutazione dei titoli, valutazione dei titoli e graduatoria finale del concorso per sei posti di dirigente tecnologo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente banditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, escluso dalla prova orale per avere conseguito 44,41 punti rispetto alla soglia di 56, ha dedotto, con il ricorso introduttivo, difetto di istruttoria e erronea valutazione del curriculum e dei requisiti, nonché omessa attivazione del soccorso istruttorio. Con motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, ha contestato la legittimità dei criteri elaborati dalla Commissione per la valutazione dell’attività professionale, sostenendo che la soglia minima di un anno per gli incarichi dirigenziali o organizzativi e il coefficiente di 0,7 per ciascun anno fossero stati introdotti dopo la conoscenza dei nominativi e dei curricula dei candidati, in violazione dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza. Ha inoltre lamentato l’erronea o omessa valutazione di varie esperienze professionali indicate nella domanda e l’incongruità del punteggio relativo al percorso professionale e formativo, chiedendo l’ammissione all’orale, la rinnovazione della valutazione e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque infondato alla luce delle modalità di valutazione risultanti dagli atti. È stata esclusa la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio: nelle procedure concorsuali di massa il candidato deve adempiere agli oneri minimi di correttezza e autoresponsabilità, fornendo informazioni complete e documentazione idonea; inoltre il ricorrente non ha indicato quale elemento nuovo e più favorevole avrebbe potuto essere acquisito mediante integrazione documentale. Quanto ai criteri fissati dalla Commissione, il Collegio ha ritenuto non provata la tesi secondo cui essi sarebbero stati elaborati dopo la conoscenza dei candidati e dei curricula. La specificazione della durata minima annuale e del coefficiente di 0,7 è stata considerata una legittima esplicazione della discrezionalità tecnica della Commissione, coerente con il bando e idonea ad ancorare la valutazione a dati oggettivi. Le contestazioni sulle singole esperienze professionali sono state ritenute infondate: l’attività A1 era stata correttamente considerata unitariamente con l’attività A2 e le altre esperienze non raggiungevano la durata minima annuale. In ogni caso, è mancata la prova di resistenza, poiché anche ipotizzando la valorizzazione più favorevole delle esperienze contestate e la mancata applicazione del coefficiente riduttivo, il punteggio massimo astrattamente conseguibile sarebbe stato di 54,35, comunque inferiore alla soglia di 56. La censura sul giudizio complessivo del percorso professionale è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sostituire la valutazione della Commissione, che aveva comunque attribuito 6 punti su 10. Le ulteriori deduzioni formulate soltanto nella memoria finale sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non riconducibili ai criteri del bando. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. 171/1991

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina asseritamente violata nella valutazione dei requisiti e dei titoli concorsuali; il giudice non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 5 del bando di concorso

    A) Valutazione del percorso professionale e formativo: max 10 punti; B) Titoli: max 70 punti; C) Colloquio: max 20 punti

    La Commissione poteva specificare analiticamente i criteri di valutazione dell’attività professionale, purché restasse nell’ambito della ripartizione e delle categorie previste dal bando.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non impone all’amministrazione di integrare d’ufficio la documentazione del candidato quando gravano su quest’ultimo obblighi di correttezza, completezza e autoresponsabilità, soprattutto nelle procedure comparative e di massa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente; il giudice non ha ravvisato violazioni del principio di uguaglianza e imparzialità nella valutazione concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    La Commissione ha agito secondo criteri ritenuti oggettivi e coerenti con il bando; non è stata provata alcuna alterazione dell’imparzialità o della trasparenza della procedura.

  • art. 1, comma 1, lett. b1), del bando di concorso

    La disposizione prevedeva la valutazione dell’attività professionale; la Commissione ha legittimamente specificato tale criterio mediante la durata minima annuale e il coefficiente di 0,7 per anno.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il soccorso istruttorio non può essere invocato per supplire a omissioni del candidato nella compilazione della domanda o nella produzione delle informazioni e dei documenti necessari, quando l’interessato è tenuto a osservare obblighi di correttezza, completezza e autoresponsabilità; il candidato deve inoltre indicare quale concreto e più favorevole risultato sarebbe derivato dall’integrazione richiesta.
  • La Commissione di concorso può specificare e articolare i criteri generali fissati dal bando, anche ancorando la valutazione dell’esperienza professionale a parametri oggettivi quali la durata minima degli incarichi e coefficienti predeterminati, purché non introduca criteri incompatibili con il bando né alteri la par condicio.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle Commissioni esaminatrici resta limitato alle ipotesi di errore di fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà immediatamente rilevabile o sviamento; non può tradursi nella sostituzione del giudizio giudiziale a quello della Commissione.
  • La prova di resistenza impedisce l’accoglimento delle censure relative alla valutazione dei titoli quando, anche applicando l’interpretazione più favorevole al candidato e riconoscendo i punteggi astrattamente contestati, il punteggio massimo conseguibile resterebbe inferiore alla soglia necessaria per l’ammissione alla fase successiva.
  • La contestazione dell’omessa o erronea valutazione di singoli titoli è priva di utilità quando le esperienze non soddisfano i requisiti oggettivi stabiliti dai criteri concorsuali, come una durata minima dell’incarico, oppure quando il loro riconoscimento non consentirebbe comunque il superamento della soglia di ammissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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