Cassazione Penale, Sentenza n. 34209/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il sequestro preventivo, per equivalente, di circa euro 237.000 disposto dal pubblico ministero in relazione a ulteriori episodi di frode informatica. Sostenevano che quei fatti non erano personalmente a loro imputabili, che le denunce riguardavano altri soggetti e che il Tribunale si era limitato a ritenere il fumus commissi delicti sulla base del patteggiamento e della mera analogia del modus operandi senza valutare compiutamente le risultanze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro: i ricorrenti erano stati ritenuti partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata a truffe informatiche e dal procedimento erano emerse ulteriori truffe commesse da un coindagato con modalità analoghe; inoltre risultavano a valle elementi probatori come il rinvenimento di SIM nella disponibilità del sodale. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la confisca per equivalente e il relativo sequestro preventivo possono colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto quando, allo stato degli atti, non è possibile individuare e quantificare la quota attribuibile a ciascuno. Per tali ragioni il vizio prospettato è stato ritenuto generico e infondato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 16 marzo 2006, n.146
L'art. 11 (confisca per equivalente) è interpretato nel senso che il sequestro preventivo può essere disposto per sottrarre il profitto illecito anche quando non sia possibile individuare il bene nella sua identità originaria, consentendo la confisca per equivalente.
Codice di procedura penale
art. 325, comma 1; art. 606, lett. e)
Art. 325 c.p.p.: la nozione di 'violazione di legge' per cui è esperibile il ricorso per cassazione include la mancanza o apparente motivazione; non rientrano nell'alveo i rilievi di illogicità manifesta che devono essere dedotti con il motivo di cui all'art. 606, lett. e).
Cassazione, Sez. 6, Sent. n. 6607 del 21/10/2020
Conferma che, ai fini della confisca per equivalente in caso di associazione per delinquere, il profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione e può essere attribuito in via provvisoria ad uno o più associati quando non è possibile individuare la quota spettante a ciascuno.
Cassazione, Sez. 3, Sent. n. 14044 del 12/12/2017
Principio secondo cui ogni associato può essere chiamato a rispondere del profitto complessivo della associazione dal momento dell'adesione, quando non è possibile ripartire il profitto.
Cassazione, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Italimpianti)
Indirizzo delle Sezioni Unite sul rilievo generale della confisca di valore e sulla possibilità di estendere la confisca per equivalente in ambiti plurioffensivi o collettivi, principio utilizzato come parametro interpretativo generale.
Massime di principio
- In caso di associazione a delinquere finalizzata a reati patrimoniali, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto quando, allo stato degli atti, non sia possibile determinare la quota riconducibile a ciascuno.
- Il fumus commissi delicti può fondarsi su elementi indiziari collegati al ruolo nel sodalizio e alla coerenza del modus operandi, non necessariamente su denunce individuali direttamente attribuibili ai singoli indagati.
- In sede di cassazione la nozione di "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p. non comprende l'eccezione di mera illogicità della motivazione: tali censure richiedono lo strumento processuale adeguato (art. 606, lett. e).
- Il giudice del riesame deve considerare le doglianze difensive; tuttavia, se offre motivazione che colleghi gli elementi indiziari all'adesione al sodalizio e all'analogia delle condotte, la valutazione rimane fondativa del sequestro e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La finalità del sequestro preventivo funzionale alla confisca è sottrarre al reo il vantaggio economico dell'illecito; quando la traccia dei proventi è dispersa, la misura cautelare può essere estesa per evitare che venga frustrata la confisca.
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