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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) 13 febbraio 2026, n. 51, resa tra le parti, nel giudizio n. 2498/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento volto alla riduzione delle liste d’attesa mediante organizzazione dell’attività degli specialisti ambulatoriali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione sindacale ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo, in via cautelare, il rischio grave e irreparabile per la salute degli utenti, prospettando che l’organizzazione delle prestazioni e il rispetto del monte ore assegnato agli specialisti ambulatoriali potessero comportare l’erogazione di prestazioni non adeguate alle specifiche esigenze patologiche, il superamento dell’orario massimo di lavoro senza autorizzazione aziendale, l’assenza di copertura assicurativa aziendale per attività eccedenti il monte ore e tensioni con l’utenza in caso di ritardo delle prestazioni. Il TAR aveva inoltre dubitato che l’associazione ricorrente avesse una posizione esponenziale o rappresentativa rispetto all’interesse collettivo alla tutela della salute. L’appello ha contestato il mancato riconoscimento dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora, anche sulla base di dieci dichiarazioni autografe di specialisti ambulatoriali in servizio presso l’ASP di Ragusa. La questione relativa alla legittimazione o rappresentatività e ogni definitiva valutazione sul fumus boni iuris sono state lasciate impregiudicate.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. Pur lasciando impregiudicata la definitiva valutazione sul fumus boni iuris e senza definire la questione della posizione esponenziale o rappresentativa dell’associazione rispetto all’interesse collettivo alla salute, il Collegio ha escluso il periculum in mora. I pregiudizi prospettati non sono stati ritenuti irreparabili o irreversibili: il superamento dell’orario massimo non autorizzato non costituisce una conseguenza necessaria, poiché lo specialista può operare entro il monte ore assegnato, mentre la possibilità di concordare con l’Azienda ore aggiuntive remunerate, pari a 80 euro, esclude l’inevitabilità del rischio di mancata erogazione di prestazioni appropriate. Il Collegio ha inoltre valorizzato la finalità dichiarata del provvedimento, consistente nella riduzione delle liste d’attesa, ritenendola coerente con l’interesse degli utenti alla tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie. La Segreteria appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro in favore della Regione Siciliana - Presidenza costituita.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il CGARS lo ha deciso respingendo l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, il periculum in mora richiede la prospettazione di un pregiudizio concreto, grave e irreparabile o irreversibile; non è sufficiente allegare disagi organizzativi, ritardi o rischi evitabili mediante modalità operative alternative.
  • La possibilità di concordare con l’amministrazione ore aggiuntive remunerate può escludere l’inevitabilità del rischio di mancata erogazione di prestazioni sanitarie appropriate e, quindi, il periculum in mora, quando tale possibilità sia incontestata nel giudizio.
  • La finalità amministrativa di ridurre le liste d’attesa è, in astratto, coerente con l’interesse degli utenti alla tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie e può essere valorizzata nel bilanciamento cautelare degli interessi.
  • Quando il giudice cautelare esclude il periculum in mora, può respingere l’istanza senza definire in via definitiva né il fumus boni iuris né la questione della legittimazione o rappresentatività dell’associazione ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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