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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22096/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato in senso favorevole la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ma aveva comunque ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale in forma generica. Pascucci contestava la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che, dato che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità era stata esclusa e non erano contestati fatti di distrazione, la sua condotta avrebbe dovuto essere qualificata come bancarotta semplice. Inoltre il ricorrente affermava che era stata possibile la ricostruzione del patrimonio e che non sussisteva un danno per i creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui la condotta integrava la bancarotta fraudolenta documentale generica (dolo generico), non la forma specifica che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. La Corte ha richiamato la distinzione tra occultamento/sottrazione delle scritture (bancarotta fraudolenta documentale specifica) e fraudolenta tenuta delle scritture (bancarotta fraudolenta documentale generica). Ha condiviso l'apprezzamento secondo cui la documentazione era stata tenuta solo parzialmente e le scritture depositate non consentivano la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, non essendo dimostrata l'effettiva ricostruzione invocata dalla difesa. Ha inoltre ritenuto irrilevante, rispetto alla forma generica del reato, l'esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la mancata contestazione di condotte distrattive. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 216, comma 1, lett. b)

    Disciplina le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, distinguendo tra occultamento/sottrazione delle scritture e fraudolenta tenuta delle stesse, con rilievo diverso del dolo specifico e del dolo generico

  • legge fallimentare - art. 219, comma 1

    Prevede la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la sua esclusione non esclude automaticamente la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale generica

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8

    Regola la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi in Cassazione e condizioni per la loro discussione; qui citato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale

  • codice di procedura penale - art. 616

    Consente la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicato per sanzionare il ricorrente

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta documentale va distinta tra forma "specifica" (occultamento/sottrazione delle scritture) che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e forma "generica" (fraudolenta tenuta delle scritture) che richiede dolo generico; l'imputazione alternativa di entrambe le forme è ammissibile.
  • L'assenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la mancata contestazione di condotte distrattive non escludono la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale nella sua forma generica.
  • La valutazione della sussistenza del dolo (specifico o generico) si desume da circostanze fattuali ulteriori rispetto al mero evento (scomparsa o irregolare tenuta dei libri), in particolare dal comportamento dell'imprenditore verso la documentazione e gli organi fallimentari (omissioni, ostacoli, mancata consegna di bilanci e documenti).
  • Il fatto che sia stata in parte possibile una ricostruzione del patrimonio non esclude automaticamente il reato documentale se la tenuta delle scritture ha comunque impedito o ostacolato la soddisfazione dei creditori o ha reso la ricostruzione possibile solo con sforzi straordinari.
  • Nei ricorsi in Cassazione, i motivi meramente fattuali, generici o manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; occorre focalizzare l'impugnazione su profili di diritto e vizi motivazionali non meramente valutativi.

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