Sentenza n. 2502/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di € 1.500,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, la somma complessiva di € 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto, chiedendo comunque la rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto accreditamento dell'importo oggetto del giudizio e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nelle more del procedimento. Non è stata quindi adottata una pronuncia di condanna all'esecuzione né è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso; sono state liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione individua la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente, mediante la quale doveva essere attribuito l'importo riconosciuto dal giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel procedimento in relazione alla definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel titolo esecutivo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inottemperanza non è necessaria quando, prima della decisione, l'amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →