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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10687/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (importatore)

La controversia

La controversia origina da operazioni di importazione della società. L’Agenzia aveva emesso un avviso di rettifica dell’accertamento dei diritti doganali e dell’IVA, nonché un atto di irrogazione delle sanzioni, contestando che il valore dichiarato in dogana non comprendesse le royalties corrisposte dalla società. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6914/16 depositata il 15 dicembre 2016, aveva accolto l’appello della società e annullato gli atti, ritenendo che i diritti di licenza non fossero una condizione imprescindibile della vendita. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 143, 157 e 160 del Reg. CE n. 2454/93 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., ha sostenuto che, sulla base dei fatti e del contenuto degli accordi di licenza accertati dal giudice di merito, le royalties dovevano essere incluse nel valore doganale; la società ha eccepito l’inammissibilità della censura perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo l’Agenzia ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi relativi ai poteri delle licenzianti nella gestione dei rapporti con la licenziataria, tra cui la scelta del produttore, la fornitura di modelli e specifiche, l’approvazione dei campioni e le regole per la distruzione dei prodotti.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa al primo motivo: l’Agenzia non contestava la ricostruzione dei fatti o l’interpretazione delle clausole contrattuali, ma la loro sussunzione nella disciplina applicabile, questione sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Nel merito, ha rigettato il motivo. Ha precisato che le royalties sono aggiungibili al valore doganale, se non già comprese nel prezzo, quando si riferiscono alle merci e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita; se il licenziante è diverso dal venditore, occorre verificare se eserciti sul venditore o sull’acquirente un controllo idoneo a subordinare l’importazione al pagamento. Tale controllo può risultare anche da un insieme di indici contrattuali e fattuali di potere di orientamento sull’attività produttiva, ma il mero controllo di qualità del prodotto non è sufficiente. Nel caso concreto, le facoltà riconosciute alle licenzianti sono state ritenute espressive di un controllo di mera qualità, non di un controllo sullo svolgimento dell’attività produttiva; pertanto non fondavano l’inclusione delle royalties. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: le circostanze indicate erano soltanto indici utili alla verifica del controllo e non erano, da sole, elementi idonei a dimostrarne l’esistenza, né risultavano decisive al punto da privare di fondamento la ratio della sentenza impugnata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/92

    L’art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32.

    Il valore doganale è di regola il valore di transazione, soggetto alle rettifiche previste dall’art. 32.

  • art. 32, par. 1, lett. c), Reg. (CEE) n. 2913/92

    Il menzionato art. 32, nell’individuare gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato per determinare il valore in dogana, attribuisce rilevanza, tra gli altri, alla lett. c), ai “corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.

    Le royalties vanno aggiunte al valore doganale se non sono già comprese nel prezzo, si riferiscono alle merci valutate e il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita.

  • art. 157 Reg. (CEE) n. 2454/93

    Il successivo par. 2 del medesimo articolo precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall’altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci.

    La riferibilità alle merci e la natura di condizione della vendita sono requisiti cumulativi per aggiungere royalties al prezzo dichiarato.

  • art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/93

    L’art. 159, poi, stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

    Per i diritti di licenza relativi a un marchio, l’inclusione richiede le condizioni specifiche indicate dalla disposizione, tra cui l’impossibilità per l’acquirente di procurarsi le merci da fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/93

    Ciò, in coerenza con l’art. 160, Reg. (CEE) n. 2454/93, secondo cui il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.

    La richiesta del pagamento da parte del venditore o di una persona a esso legata configura una condizione della vendita ai fini dell’inclusione delle royalties.

  • art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/93

    Con riferimento alla nozione di controllo utilizzata nella richiamata pronuncia della Corte di Giustizia e presa in considerazione dall’art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/93, si osserva che l’allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”.

    Il controllo rilevante può essere esercitato di diritto o di fatto e comprende un potere di costrizione o di orientamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Come noto, infatti, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre esula dallo stesso l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospettabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione e il cui esame, a differenza dalla censura per violazione di legge, è mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’individuazione, interpretazione o applicazione della norma alla fattispecie concreta come accertata; non consente di contestare direttamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.

  • art. 70 Reg. (UE) n. 952/2013

    L’art. 70 del vigente codice doganale comunitario, pone, al comma 1, la regola generale per il valore in dogana è quello di transazione, ossia “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci”, mentre il comma successivo dispone che questo “è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate”.

    La disciplina successiva conferma il valore di transazione come regola generale e comprende i pagamenti effettuati a terzi a beneficio del venditore quando costituiscono condizione della vendita.

  • art. 71, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 952/2013

    Con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da, includere nel valore di transazione “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.

    La normativa successiva ribadisce che i diritti di licenza non inclusi nel prezzo vanno aggiunti se riferiti alle merci e dovuti come condizione della vendita.

  • art. 136, par. 4, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

    L’art. 136 del regolamento di esecuzione, precisa, poi, che “I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante”.

    La disciplina di esecuzione considera le royalties condizione della vendita quando ricorre una delle ipotesi elencate, compresa l’impossibilità di vendere o acquistare le merci senza pagarle al licenziante.

  • art. 127 Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

    Quanto alla nozione di “controllo”, va rilevato che la stessa conserva importanza, venendo presa in considerazione dall’art. 127, Reg. (UE) n. 2015/2447, secondo la quale, ai fini della determinazione del valore in dogana, “si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda”.

    Nel regime successivo, il controllo sussiste quando una parte può imporre all’altra orientamenti, in diritto o in fatto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile quando assume i fatti come accertati dal giudice di merito e contesta la loro riconduzione alla fattispecie normativa; non può invece essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
  • Le royalties non incluse nel prezzo di transazione sono aggiunte al valore doganale soltanto se si riferiscono alle merci importate e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita; tali requisiti sono cumulativi.
  • Quando il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore, la condizione della vendita può risultare da rapporti contrattuali che coinvolgano più soggetti, se il licenziante esercita sul venditore o sull’acquirente un controllo idoneo a subordinare l’importazione al pagamento dei diritti di licenza.
  • Il controllo rilevante ai fini doganali può essere di diritto o di fatto e consiste in un potere di costrizione o di orientamento. La sua esistenza può essere desunta da una combinazione di indici, anche diversi da quelli esemplificati nei documenti interpretativi, ma la mera verifica della qualità dei prodotti non dimostra, da sola, un controllo sull’attività produttiva.
  • Ai fini dell’omesso esame di un fatto decisivo, non è sufficiente indicare circostanze che costituiscono meri indici probatori: esse devono avere carattere decisivo, tale da privare di fondamento la ratio decidendi, e non limitarsi a rendere possibile una diversa valutazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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