Sentenza n. 712/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato e notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, l'importo complessivo di 1.500 euro mediante la carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un adeguato riscontro all'inadempimento. La ricorrente ha inoltre prodotto la documentazione attestante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, al netto di eventuali versamenti già effettuati, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo i criteri legali. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito: la sua entità discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice, in particolare quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Al commissario è stato demandato il calcolo definitivo del dovuto e l'adozione degli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante la quale il titolo giudiziale aveva disposto il soddisfacimento del credito della ricorrente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Attribuisce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino l'amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non ha funzione costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali, è decorso, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato secondo il contenuto del titolo, gli eventuali adempimenti parziali e i parametri legali applicabili agli interessi.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere incaricato di determinare definitivamente il dovuto e di adottare gli atti contabili necessari al pagamento; quando tali attività rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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