Ordinanza n. 2259/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell'Interno del 02-04-2025 prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 11.04.2025, avente ad oggetto il rigetto della domanda di cittadinanza, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sulla rilevanza di elementi di controindicazione di natura penale, risalenti a meno di dieci anni, emersi nell'istruttoria. La ricorrente ha valorizzato la riabilitazione successivamente conseguita, i tempi e i costi necessari per presentare e definire una nuova domanda di cittadinanza, nonché il proprio inserimento nel tessuto sociale e il sacrificio di diritti e aspettative legittime.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che gli elementi penali infradecennali potessero legittimamente essere valutati dall'Amministrazione al momento dell'adozione del diniego. La riabilitazione sopravvenuta può rilevare ai fini della proposizione di una nuova istanza di cittadinanza, ma non invalida retroattivamente un provvedimento che, quando adottato, valutava correttamente la situazione di fatto allora esistente. Quanto al periculum, il riferimento ai tempi e ai costi di una nuova domanda e al generico sacrificio delle aspettative non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile. Inoltre, nelle more del giudizio, la ricorrente può continuare a soggiornare in Italia sulla base di altro idoneo titolo, lavorare e godere dei diritti civili in condizioni di parità con il cittadino. Le spese della fase cautelare sono poste a carico della parte soccombente secondo quanto indicato nel dispositivo, che presenta una formulazione non univoca sulla compensazione e sulla condanna.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riabilitazione conseguita dopo l'adozione di un diniego di cittadinanza può giustificare la riproposizione di una nuova domanda, ma non rende di per sé invalido retroattivamente il provvedimento adottato sulla base di una corretta valutazione della situazione di fatto esistente al momento dell'esercizio del potere.
- La valutazione cautelare del diniego di cittadinanza deve considerare gli elementi di controindicazione penale infradecennali emersi nell'istruttoria, quando il provvedimento dia conto della loro rilevanza al momento della decisione.
- Non sussiste il periculum in mora per il solo fatto che l'interessato debba eventualmente presentare una nuova domanda di cittadinanza, sostenendone i tempi e i costi, se può continuare a soggiornare legittimamente in Italia con altro titolo, lavorare e godere dei diritti civili.
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