Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 2012 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - impugnazione - art. 19 d.lgs. 546/92 - elencazione tassativa - non è tale - atto impugnabile non presente in elenco - omessa impugnazione - definitività della pretesa impositiva - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso contro l’atto successivo di irrogazione delle sanzioni è stato dichiarato inammissibile. L’omessa impugnazione dell’invito al pagamento ha determinato la definitività della pretesa impositiva, impedendo al contribuente di contestarla per la prima volta mediante l’impugnazione dell’atto sanzionatorio successivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l’atto di irrogazione delle sanzioni, collegato al mancato pagamento del contributo unificato dovuto per un precedente contenzioso tributario. Tuttavia, non aveva impugnato tempestivamente il precedente invito al pagamento, lasciando così incontestata la pretesa. La questione riguardava anche l’interpretazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992: l’elenco degli atti impugnabili non è necessariamente chiuso, potendo essere impugnato autonomamente anche un atto non espressamente previsto, se sussiste un interesse concreto al controllo giudiziale della sua legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elencazione degli atti impugnabili non esclude la possibilità di autonoma impugnazione di un atto non compreso nell’elenco, purché sia riconoscibile l’interesse processuale a chiederne il controllo di legittimità.

    L’elenco degli atti impugnabili non deve essere inteso in modo rigidamente tassativo. Anche un atto non espressamente indicato può essere contestato quando produce effetti lesivi immediati e sussiste un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione. Tuttavia, se l’atto presupposto non viene impugnato, non è generalmente possibile contestare la pretesa in occasione dell’impugnazione di un atto successivo.

Massime di principio

  • Un atto non espressamente incluso nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 può essere impugnabile se produce una lesione concreta e attuale e se il contribuente ha un interesse immediato al controllo giudiziale.
  • Quando un atto precedente rende definitiva la pretesa tributaria, la sua mancata impugnazione tempestiva impedisce, di regola, di contestare la stessa pretesa mediante l’impugnazione di un atto successivo.
  • Gli atti successivi, come quelli sanzionatori o esecutivi, non possono normalmente essere utilizzati per recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l’atto presupposto.
  • È necessario verificare tempestivamente ogni comunicazione dell’amministrazione e valutare autonomamente se impugnarla, anche quando non rientra chiaramente nell’elenco degli atti dell’art. 19.
  • L’impugnazione di un atto successivo può consentire la contestazione dei vizi propri di tale atto, ma non necessariamente la riapertura della contestazione relativa alla pretesa contenuta nell’atto precedente ormai definitivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.