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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9381/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina (art. 628 c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione per mancato confronto tra motivi di appello, sentenza e le dichiarazioni della persona offesa (contrasti tra querela e deposizione) e valutazione non corretta della sua credibilità (riferimenti artt. 192 e 500 c.p.p.); (2) errore nella qualificazione del fatto come rapina perché, a suo dire, mancava il dolo di sottrarre per conseguire un ingiusto profitto (sarebbe stata invece violenza privata, trattandosi di impedimento a fotografarlo); (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. circa l'applicazione della recidiva (con precedenti molto remoti valorizzati), nonché violazione degli artt. 597/1 e 3 c.p.p. perché in un precedente giudizio la recidiva era stata esclusa e la sentenza poi annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la valutazione della credibilità della persona offesa e la ricostruzione fattuale sono questione di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni inesistenti nel caso; la qualificazione giuridica di rapina è corretta perché il dolo e l'ingiusto profitto possono includere anche un vantaggio non materiale (morale/sentimentale) e le circostanze (tra cui la mancata restituzione del telefono e la consegna a un complice) confermano la volontà di impossessamento; la recidiva è stata applicata con motivazione congrua nonostante i precedenti remoti; l'eccezione relativa all'art. 597 c.p.p. è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione e, comunque, l'annullamento della precedente sentenza non preclude la reformatio in peius nel nuovo giudizio quando la nullità non sia limitata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte ha ritenuto che gli elementi soggettivi (dolo e ingiusto profitto) possano ricomprendere vantaggi non necessariamente materiali

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Cassazione conferma che la valutazione spetta al giudice di merito

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'esame della persona offesa; utilizzato dalla difesa ma ritenuto non idoneo a sovvertire la congrua motivazione di merito

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito circa la sussistenza dei presupposti per applicarla

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'annullamento della precedente sentenza; la Cassazione ha spiegato che l'annullamento non necessariamente impedisce la reformatio in peius nel nuovo giudizio quando la nullità non sia limitata

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità ai criteri formali di motivazione: la Cassazione verifica se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi e motivato correttamente le conclusioni

  • art. 604 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sul provvedimento di annullamento della sentenza di primo grado; la Corte ha richiamato i suoi effetti nel determinare l'assenza di preclusione alla reformatio in peius

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma per inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto primaria dei giudici di merito e in Cassazione è sindacabile solo se emergono manifeste contraddizioni nella motivazione
  • La sussistenza del dolo nel reato di rapina può essere compatibile con un 'ingiusto profitto' di natura non esclusivamente materiale (anche morale o sentimentale), quindi la qualificazione come rapina può reggere anche se l'agente non mira a un profitto economico immediato
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica; precedenti anche remoti possono essere valorizzati se attinenti e se la motivazione spiega la maggiore pericolosità
  • L'annullamento di una sentenza di primo grado per vizi che non siano limitati a parte della pronuncia non impedisce necessariamente che, nel nuovo giudizio, si determini una situazione peggiore per l'imputato (reformatio in peius), salvo diverse limiti espressi dalla legge
  • In Cassazione non sono ammissibili censure formulate per la prima volta se attengono a profili non già dedotti nel corso del giudizio di merito; inoltre il compito della Corte è controllare la correttezza formale e logica della motivazione dei giudici di merito, non sostituirsi alla loro valutazione dei fatti

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