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Sentenza

Sentenza n. 1126/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di contributo per il ristoro della perdita di sei capi bovini asseritamente deceduti a causa di un evento alluvionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva partecipato al bando regionale relativo alla sottomisura 5.2 del PSR 2014/2020, chiedendo il ristoro del danno derivante dalla morte di sei bovini durante l’alluvione del 28 novembre 2020. ARGEA aveva rigettato la domanda ritenendo non rispettato il requisito del bando che imponeva, per i danni al bestiame, la produzione di un certificato ASL attestante il numero dei capi deceduti a causa dell’evento e l’aggiornamento del registro aziendale e della BDN. L’amministrazione aveva inoltre rilevato che la certificazione veterinaria del 23 febbraio 2024 era temporalmente distante dall’alluvione, che la denuncia ai Carabinieri era stata presentata il 20 febbraio 2024 e che non era stata effettuata entro quindici giorni lavorativi la comunicazione ad ARGEA prevista per i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. La ricorrente ha dedotto violazione, falsa applicazione e interpretazione del bando, eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, sostenendo che la certificazione ASL attestava, sulla base della documentazione disponibile, la probabile riconducibilità dei decessi all’alluvione; che il registro aziendale e la BDN erano stati aggiornati tempestivamente; che il danno era stato segnalato al Comune già il 27 gennaio 2021; e che il bando non prevedeva un termine per la formazione della certificazione veterinaria né imponeva la comunicazione ad ARGEA entro quindici giorni per la fattispecie oggetto della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto. Ha ritenuto che la certificazione del dirigente veterinario ASL soddisfacesse pienamente il requisito del bando, poiché indicava i sei capi interessati, attestava l’aggiornamento del registro aziendale e della BDN e ricostruiva in termini probabilistici il nesso causale con l’alluvione sulla base della documentazione disponibile. Secondo il Collegio, è fisiologico che il veterinario, non avendo assistito direttamente al decesso degli animali, formuli una valutazione probabilistica fondata sui documenti aziendali e sulle banche dati. Il TAR ha inoltre rilevato che il bando non stabiliva l’epoca entro cui dovesse essere redatta la certificazione e che la società aveva comunque segnalato al Comune il decesso dei bovini già nel gennaio 2021, prima dell’approvazione del bando. Ha escluso la rilevanza del termine di quindici giorni lavorativi previsto per la comunicazione dei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, osservando che tale disciplina riguarda le sopravvenienze che impediscono al beneficiario di adempiere ai criteri di ammissibilità o agli obblighi assunti, consentendogli di conservare il diritto all’aiuto, mentre non si applica alla domanda di ristoro dei danni oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13, lett. b), quartultimo capoverso, del bando PSR 2014/2020 sottomisura 5.2

    per i danni subiti dal bestiame è necessario produrre il certificato rilasciato dalla ASL da cui risulti il numero di capi deceduti a causa dell’evento e il conseguente aggiornamento del registro aziendale e della BDN

    Il requisito è soddisfatto da una certificazione veterinaria che individui il numero dei capi e attesti l’aggiornamento del registro aziendale e della BDN; il bando non impone che la certificazione sia redatta immediatamente dopo l’evento né richiede una prova diretta del decesso, potendo il nesso causale essere ricostruito in termini probabilistici sulla base della documentazione disponibile.

  • art. 14 del bando PSR 2014/2020 sottomisura 5.2

    Il richiamo alla disciplina delle comunicazioni dei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non estende il termine di quindici giorni lavorativi alle domande di ristoro di danni già verificatisi, quando non si tratti di sopravvenienze che abbiano impedito l’adempimento dei criteri di ammissibilità o degli obblighi assunti.

  • art. 4, par. 1, Reg. (UE) n. 640/2014

    consentono di continuare a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale

    La disposizione riguarda le sopravvenienze che impediscono al beneficiario di adempiere ai criteri di ammissibilità o agli obblighi assunti e non la prova del danno prodotto da una calamità naturale ai fini di una domanda di contributo per il ripristino del potenziale produttivo.

Massime di principio

  • Quando un bando per contributi destinati al ristoro dei danni al bestiame richiede un certificato ASL indicante il numero dei capi deceduti a causa dell’evento e l’aggiornamento del registro aziendale e della banca dati zootecnica, il requisito può essere soddisfatto da una certificazione veterinaria redatta sulla base della documentazione disponibile, anche mediante una ricostruzione probabilistica del nesso causale, se il documento contiene gli elementi espressamente richiesti dal bando.
  • In assenza di una specifica previsione della lex specialis, la certificazione sanitaria richiesta per comprovare il danno non deve necessariamente essere formata immediatamente dopo l’evento calamitoso, purché il richiedente dimostri l’esistenza del danno mediante documentazione coerente e l’aggiornamento dei registri e delle banche dati richiesti.
  • Il termine previsto dalla disciplina delle comunicazioni delle ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali si applica alle sopravvenienze che impediscono l’adempimento dei criteri di ammissibilità o degli obblighi assunti per il mantenimento dell’aiuto; non si applica automaticamente alla domanda di contributo diretta a ottenere il ristoro di un danno già verificatosi.
  • L’amministrazione non può rigettare una domanda di contributo valorizzando un requisito temporale o documentale non previsto dal bando, né può ignorare documenti ufficiali e dati registrali idonei a comprovare il danno e il suo collegamento causale con l’evento calamitoso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIncentivi alle impreseRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciCommercio e attività produttive
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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