Cassazione Penale, Sentenza n. 19906/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo (23/09/2022) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato. Il ricorso, proposto dall'indagato tramite difensore fiduciario, deduceva un unico motivo relativo alla violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria e alla mancata adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare (custodia in carcere).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia: il difensore dell'imputato ha trasmesso telematicamente (PEC) un atto di rinunzia al ricorso. La Corte ha ritenuto ammissibile la rinuncia via PEC alla luce dell'art. 24, comma 4, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito), e ha quindi accertato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Per tale motivo l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né il versamento di somme alla Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse non costituisce soccombenza (richiamata giurisprudenza di Sez. 4 e Sez. 3).
Norme richiamate
art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente il deposito con valore legale mediante invio da PEC per "tutti gli atti, documenti e istanze" diversi da quelli previsti per il deposito sul portale telematico; la Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso possa validamente pervenire via PEC ai fini dell'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte l'ha richiamato come norma che disciplina l'effetto della rinuncia che determina l'assenza di interesse alla decisione.
artt. 581, 582, 583, 589 cod. proc. pen.
Riferimenti alle forme ordinarie previste dal codice di procedura penale per la rinuncia o per atti in dibattimento; la sentenza segnala che, oltre a tali forme, il legislatore ha ammesso la rinuncia anche tramite PEC.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità; attiene alle modifiche procedurali in sede di requisitoria scritta in emergenza epidemiologica (contestuale ma non determinante alla decisione sulla rinuncia).
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 7
Richiamato in relazione al Registro generale degli indirizzi certificati: la validità della PEC ai fini del deposito è subordinata all'uso dell'indirizzo iscritto nel Registro previsto da tale regolamento.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è valida anche se effettuata tramite PEC, se inviata dall'indirizzo inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati, e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La comunicazione telematica della rinuncia determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione: in tali casi il ricorso è inammissibile e non comporta condanna alle spese né obblighi verso la Cassa per le ammende, essendo assente una situazione di soccombenza.
- Prima di presentare una rinuncia è necessario valutare che essa estingue la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito dell'impugnazione; se si intende proseguire, non bisogna trasmettere la rinuncia via PEC.
- Se si contesta la gravità indiziaria o la proporzionalità della misura cautelare, tali questioni vanno documentate e motivate in modo completo nell'atto di impugnazione; tuttavia, una rinuncia valida interrompe il sindacato della Corte sulla misura.
- La validità formale della rinuncia telematica dipende dalla conformità alla normativa sul deposito via PEC (art. 24 d.l. 137/2020 e registro degli indirizzi certificati): irregolarità di invio potrebbero invece non produrre l'effetto estintivo.
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