Cassazione Penale, Sentenza n. 30635/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per invasione e occupazione di parte del fondo del Centro di ricerca per la cerealicoltura; il difensore deduceva: errata applicazione dell'art. 633 c.p., motivazione contraddittoria e illogica; travisamento del fascicolo fotografico (l'invasione sarebbe riferita solo alla particella 15 e non alle altre particelle in imputazione); omissione di valutare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la successiva autorizzazione comunale per la realizzazione dell'elettrodotto; e che la Pavi s.r.l. (di cui Panebianco era legale rappresentante) si era limitata a posare cavi in scavi già effettuati da altra ditta, senza partecipare alla scelta del tracciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto irricevibile la censura sul difetto di legittimazione del querelante perché sollevata per la prima volta in sede di discussione. Sul merito ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto all'imputato non costituisce reato. Motivazione: i lavori di scavo erano stati commissionati ad altra ditta dalla Alternative Solutions Word s.r.l.; la Pavi s.r.l., rappresentata da Panebianco, si era limitata al posizionamento dei cavi in aree già predisposte; non emergono elementi che colleghino l'imputato alla decisione di variare il tracciato o ad un intervento concorsuale nella scelta del tracciato; quindi manca la tempestiva tipicità e il coefficiente psicologico richiesto per integrare il reato contestato (art. 633 c.p.).
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma richiedendo la presenza sia dell'elemento materiale (invadere o occupare il fondo altrui) sia dell'elemento psicologico (volontà/consapevolezza) e ha ritenuto che la mera posa di cavi in aree già scavate da terzi, senza prova di partecipazione decisiva o volontà di invadere, non integri la fattispecie delittuosa.
principio processuale sull'inammissibilità di censure nuove in sede di discussione
La Corte ha applicato il principio secondo cui questioni introdotte per la prima volta in fase di discussione, e il cui accertamento richiederebbe la valutazione del giudice di merito, sono inammissibili in Cassazione.
Massime di principio
- Se l'imputato si è limitato a posare materiali o cavi in aree già scavate da altri, senza partecipare alla scelta o alla direzione dei lavori, ciò può escludere la tipicità del reato di invasione (manca l'elemento soggettivo).
- La pubblicazione di progetti e le successive autorizzazioni amministrative possono essere fatti rilevanti da valutare in merito alla liceità dell'occupazione, ma la loro rilevanza dipende dalla specifica correlazione probatoria tra il permesso e l'area effettivamente occupata.
- La prova dell'invasione deve essere precisa sul piano catastale (collegamento documentale/fotografico alle particelle contestate); travisamenti o incertezze probatorie possono portare all'esclusione della responsabilità penale.
- Le contestazioni processuali sollevate per la prima volta in discussione possono risultare inammissibili in Cassazione; questioni di legittimazione o di fatto vanno proposte e censurate in sede di merito per essere efficacemente esaminate in sede di legittimità.
- Quando più soggetti (committente, appaltatore, subappaltatore) intervengono nei lavori, occorre distinguere chiaramente il ruolo e la responsabilità di ciascuno: la responsabilità penale richiede il nesso di causalità e l'elemento psicologico riferibile al singolo.
- La Corte può annullare senza rinvio se ritiene che il fatto non costituisca reato; non è necessario limitarsi alla valutazione della prescrizione quando manca la configurabilità del reato.
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