Sentenza n. 133/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento - quanto al ricorso principale: - dell’avviso pubblicato il 31 marzo 2022 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa al “concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” cat. B3 presso il comune di Caramanico terme (PE)” indetto dal Comune di Caramanico Terme; - nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare: 1) della Determina N. 119 del 13 settembre 2021 del Responsabile di Settore del Comune di Caramanico di approvazione del bando ed indizione del “concorso per la copertura di tre posti a tempo parziale ed indeterminato di tre operai multiservizi, Cat. B3”; 2) del bando di concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” cat. B3; 3) della determina n. 26 del 09 marzo 2022 del Responsabile di Settore di nomina della commissione giudicatrice; 4) della determina n. 16 del 17 febbraio 2022 del Responsabile di Settore; 5) degli avvisi di convocazione delle prove concorsuali ed in particolare dell’avviso di convocazione per lo svolgimento della prova pratica/orale del 27 marzo 2022 e della prova orale del 29 marzo 2022; 6) degli avvisi relativi alla comunicazione degli esiti delle prove concorsuali; 7) dei verbali tutti della commissione giudicatrice di estremi non noti; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 agosto 2022: - della determina n. 45 del 04 maggio 2022 del competente Responsabile avente ad oggetto “concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n.3 posti di operaio multiservizio - cat. B3. Presa d’atto dei lavori della commissione ed approvazione graduatoria finale”; - dell’avviso pubblicato il 06 maggio 2022 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale relativa al “concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 3 “operai multiservizi” cat. B3 presso il comune di Caramanico terme (PE)” indetto dal Comune di Caramanico Terme nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per l'assunzione di tre operai multiservizi, inclusi la graduatoria provvisoria e finale, gli atti di indizione, le convocazioni, i verbali della commissione e la valutazione di inidoneità alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per tre posti a tempo parziale e indeterminato di operaio multiservizi, contestava la propria inidoneità, determinata dal punteggio di 19,65/30 alla prova orale, inferiore alla soglia di 21/30 prevista dal bando. Deduceva l'illegittimità dell'operato della commissione per avere sostituito la prova pratica con una prova orale e censurava, sotto vari profili, le modalità di svolgimento di quest'ultima. Chiedeva inoltre la caducazione dell'intera procedura, rappresentando di avere presentato un'istanza di accesso agli atti concorsuali rimasta senza riscontro. Con motivi aggiunti impugnava gli atti sopravvenuti, in particolare la determina di approvazione della graduatoria finale e il relativo avviso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nella memoria del 22 gennaio 2026. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure relative alla sostituzione della prova pratica, alle modalità della prova orale, alla graduatoria e agli altri atti della procedura. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla chiamata in giudizio del candidato controinteressato collocato al secondo posto della graduatoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche se il ricorrente aveva originariamente impugnato gli atti della procedura e successivamente li aveva estesi mediante motivi aggiunti.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse rende superfluo l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati e contro gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti.
- Quando la pronuncia è fondata esclusivamente su una ragione processuale di improcedibilità, il giudice può compensare integralmente le spese di lite e dichiarare irripetibile il contributo unificato in presenza di giusti motivi.
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