Sentenza del 19/09/2016 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Operazioni di finanziamento - Vicende modificative del contratto di finanziamento - Espromissione - Art. 15 del D.P.R. 601/ 1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973 all'espromissione con cui il contribuente si è obbligato nei confronti del finanziatore per il debito derivante da un precedente mutuo. L'Amministrazione riteneva presumibilmente che l'atto fosse soggetto all'imposta di registro, mentre il contribuente sosteneva che l'espromissione costituisse una vicenda modificativa del contratto di finanziamento e rientrasse quindi nell'esenzione prevista per le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.
La decisione
La sentenza riconosce che l'espromissione è una vicenda modificativa del contratto di finanziamento. L'art. 15 del D.P.R. 601/1973 deve essere interpretato in senso ampio, riferendosi all'operazione di finanziamento nel suo complesso e comprendendo anche gli atti e i provvedimenti relativi alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie connesse. Di conseguenza, l'espromissione beneficia dell'esenzione dall'imposta di registro, oltre che dalle imposte di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, nei limiti previsti dalla norma.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
L'esenzione riguarda non soltanto il contratto originario di finanziamento, ma anche l'operazione finanziaria considerata unitariamente e gli atti successivi che ne costituiscono vicende modificative, esecutive o estintive. L'espromissione, quando collegata al finanziamento, rientra pertanto nell'ambito dell'agevolazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto beneficia dell'esenzione prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine, occorre valutarne il collegamento funzionale con l'operazione di finanziamento originaria, non soltanto la sua qualificazione formale.
- L'esenzione può estendersi agli atti successivi che modificano, eseguono o estinguono il finanziamento, comprese le vicende soggettive come l'espromissione, se direttamente riferibili all'operazione finanziaria.
- La disciplina agevolativa deve essere applicata considerando il finanziamento come operazione complessiva, includendo gli atti e le garanzie inerenti, purché siano rispettati i requisiti del finanziamento a medio-lungo termine e gli altri limiti previsti dalla legge.
- La mera autonomia civilistica dell'atto modificativo non esclude l'esenzione fiscale: è decisivo verificare se l'atto incida concretamente sul rapporto di finanziamento preesistente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 835 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1504 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1515 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1523 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 set 2016Sentenza del 19/09/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →