Sentenza del 22/02/2017 n. 4586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava l’omessa presentazione della denuncia IRBA e l’omesso versamento dell’imposta per l’anno 2004 sui quantitativi di carburante erogati. Il contribuente sosteneva che la responsabilità dovesse ricadere sul gestore dell’impianto, cui era stata affidata la gestione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre quella regionale aveva ritenuto applicabile un accollo cumulativo esterno non liberatorio, ma opponibile all’ente creditore, imponendo a quest’ultimo di richiedere preliminarmente il pagamento al gestore accollante. In Cassazione, tuttavia, l’ente regionale ha visto esaminare il proprio ricorso sotto il profilo preliminare della regolarità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente regionale perché, nonostante la notifica fosse stata effettuata a mezzo posta, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento idoneo a dimostrarne il perfezionamento. L’avviso non era allegato al ricorso né depositato entro l’udienza di discussione, e il ricorrente non aveva dimostrato di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato dall’amministrazione postale. La Corte non ha quindi esaminato i motivi relativi alla responsabilità per l’IRBA e alla rilevanza dell’accollo. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1
La parte può richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso di ricevimento.
Nel giudizio di cassazione, se l’avviso di ricevimento non è disponibile, la parte deve dimostrare di essersi tempestivamente attivata per ottenerne un duplicato, al fine di chiedere eventualmente la rimessione in termini.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Individua il contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità, impone al ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notifica del ricorso è un requisito essenziale di ammissibilità quando il destinatario non si costituisce.
- La semplice attestazione dell’avvenuta spedizione tramite raccomandata non è sufficiente: deve essere prodotto l’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione.
- Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento non può normalmente essere sanato chiedendo un rinvio dell’udienza; la rimessione in termini richiede la prova di essersi tempestivamente attivati presso l’amministrazione postale per ottenere un duplicato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali, anche se riguardano l’obbligo tributario o la responsabilità del contribuente.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, mentre le spese possono non essere liquidate se la controparte non si è costituita.
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