Sentenza n. 2424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza a un decreto della Corte d’appello di Napoli e ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento di un indennizzo ex legge n. 89/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’esecuzione di un decreto della Corte d’appello di Napoli, passato in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di euro 1.200,00, oltre interessi legali, quale equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo davanti alla Corte dei conti. Il TAR Campania aveva ritenuto assolti gli adempimenti previsti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e aveva ordinato il pagamento, nominando un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Ministero ha appellato sostenendo che il ricorso per ottemperanza fosse inammissibile perché la dichiarazione e la documentazione necessarie per il pagamento erano state trasmesse al Ministero della Giustizia, anziché all’amministrazione debitrice, cioè al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha inoltre contestato la prova dell’effettivo recapito dell’istanza e, più in generale, l’assolvimento degli oneri dichiarativi e documentali previsti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Dalla documentazione acquisita è risultato che la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 era stata trasmessa al Ministero della Giustizia tramite il relativo portale, mentre non era stata utilizzata la procedura telematica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’unica PEC indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze risaliva al 2022, mentre il modulo previsto dalla normativa era stato sottoscritto nel dicembre 2024. Poiché la legge impone che la dichiarazione e la documentazione siano trasmesse specificamente all’amministrazione debitrice, l’invio a un’amministrazione diversa e incompetente non consente il decorso del termine per il pagamento e rende inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto prima del corretto assolvimento degli adempimenti. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, l. 24 marzo 2001, n. 89
La domanda di equa riparazione [...] è proposta nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice ordinario e del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Individua l’amministrazione destinataria della domanda di equa riparazione in relazione all’autorità giudiziaria davanti alla quale si è svolto il processo presupposto; per i procedimenti diversi da quelli ordinari e militari, l’amministrazione debitrice è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
art. 5-sexies, comma 1, l. 24 marzo 2001, n. 89
Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione [...] attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta [...].
La dichiarazione necessaria per ottenere il pagamento deve essere resa all’amministrazione debitrice e deve contenere le informazioni e gli impegni previsti dalla disposizione.
art. 5-sexies, commi 3, 3-bis, 4 e 5, l. 24 marzo 2001, n. 89
Nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione [...] l’ordine di pagamento non può essere emesso [...]. L’Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti i citati obblighi.
La trasmissione completa e regolare della dichiarazione e della documentazione all’amministrazione debitrice costituisce presupposto per l’avvio del termine semestrale di pagamento.
art. 5-sexies, comma 7, l. 24 marzo 2001, n. 89
Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile se proposto prima del decorso del termine di sei mesi decorrente dall’integrale e regolare trasmissione della dichiarazione e della documentazione all’amministrazione debitrice.
art. 25, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 il comma 3-bis, relativo alle modalità di presentazione telematica dei modelli.
Massime di principio
- Ai fini del pagamento dell’equa riparazione riconosciuta ai sensi della legge n. 89/2001, la dichiarazione sostitutiva e la documentazione prescritta devono essere trasmesse specificamente all’amministrazione debitrice individuata dalla legge; l’invio a un’amministrazione diversa non produce gli effetti previsti dall’art. 5-sexies.
- Il termine di sei mesi entro il quale l’amministrazione deve effettuare il pagamento decorre soltanto dall’integrale e regolare trasmissione della dichiarazione e della documentazione all’amministrazione debitrice.
- Il ricorso per ottemperanza proposto prima del decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 5-sexies, comma 5, della legge n. 89/2001 è inammissibile ai sensi del comma 7 della medesima disposizione.
- L’accertata trasmissione degli adempimenti a un Ministero diverso da quello competente quale amministrazione debitrice impedisce di ritenere assolti gli oneri dichiarativi e documentali, anche se il credito deriva da un titolo giudiziario definitivo.
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