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Sentenza

Sentenza n. 3693/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'ottemperanza alla sentenza TAR Lazio di Roma sez. 1° Ter – Nr. 17941/23 - pubblicata il 29/11/23, resa sui ricorsi iscritti al n. 9602/2022 e 3024/23 riuniti in corso di causa – contro Questura di Roma – Ufficio Immigrazione -Prefettura di Roma – ufficio immigrazione – con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati – Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del C.U. ex art. 13, co. 6-bis 1 D.P.R. n. 115/2002.

Giustizia amministrativa202512076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17941/2023, limitatamente alla restituzione del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 17941/2023, che aveva accolto precedenti ricorsi, annullato i provvedimenti impugnati e posto a carico dell'amministrazione l'obbligo di restituzione del contributo unificato. La Questura di Roma, nelle more, ha rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro in data 24 novembre 2025, ma non ha provveduto alla restituzione del contributo unificato di euro 600,00 previsto dalla sentenza. La ricorrente ha inoltre chiesto la restituzione di euro 300,00 quale contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza, oltre agli interessi legali, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del mancato rimborso del contributo unificato disposto dalla precedente sentenza, ritenuta esecutiva e non integralmente eseguita. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di dare completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il versamento del contributo unificato di euro 600,00, qualora non fosse già stato effettuato. Il Collegio non ha nominato un commissario ad acta, ritenendo sufficiente la procedura esecutiva, stringente e celere, fissata nella sentenza. Per la medesima ragione ha respinto la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma risarcitoria. La pronuncia non dispone espressamente sulla richiesta di restituzione del contributo unificato di euro 300,00 relativo al giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 750,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del TAR non integralmente adempiuta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base dell'obbligo di restituzione del contributo unificato posto a carico dell'amministrazione nella precedente sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dichiarazione del difensore antistatario ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a eseguire integralmente una sentenza esecutiva anche quanto agli obblighi accessori espressamente stabiliti, quale la restituzione del contributo unificato.
  • Quando la precedente pronuncia è stata eseguita solo parzialmente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di completarne l'esecuzione entro un termine determinato, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
  • La nomina immediata di un commissario ad acta non è necessaria quando il giudice ritenga adeguata, stringente e celere l'assegnazione all'amministrazione di un termine per adempiere spontaneamente.
  • La domanda di pagamento di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio può essere respinta nel giudizio di ottemperanza quando il giudice ritenga sufficiente la misura esecutiva ordinata per assicurare l'adempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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