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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Trieste che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'eccedenza IVA relativa all'anno 2000. L'Amministrazione sosteneva, da un lato, che i giudizi fossero nulli perché promossi da una società già cancellata dal registro delle imprese e, dall'altro, che la mancata presentazione del modello ministeriale VR e il decorso del termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 comportassero la perdita del diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla cancellazione della società, poiché i rimedi giudiziali erano stati attivati dai soci in tale qualità. Nel merito, ha confermato che la dichiarazione annuale IVA, se contiene la richiesta di rimborso dell'eccedenza maturata alla cessazione dell'attività, costituisce manifestazione sufficiente della volontà di ottenere il rimborso. La mancata presentazione del modello VR non determina la decadenza dal diritto, poiché tale modello è soltanto un presupposto per l'esigibilità del credito. Il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine di decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via residuale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2

    La domanda di rimborso dell'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività può essere validamente manifestata mediante la dichiarazione annuale IVA, nella quale il contribuente abbia optato per il rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Il modello VR costituisce una modalità o un presupposto per rendere esigibile il credito e per attuare il rimborso, ma la sua omessa presentazione non comporta, di per sé, la perdita del diritto sostanziale al rimborso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il termine biennale di decadenza opera soltanto in via sussidiaria e residuale, quando non sia previsto uno specifico termine per esercitare il diritto al rimborso. Non si applica quando il diritto risulta dalla dichiarazione IVA ed è soggetto alla prescrizione ordinaria.

  • Codice civile, art. 2946

    Il diritto al rimborso IVA, nel caso esaminato, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Massime di principio

  • Quando la dichiarazione IVA contiene una chiara opzione per il rimborso dell'eccedenza, essa può essere sufficiente a manifestare il diritto del contribuente, anche se non è stato presentato il modello VR.
  • La mancata presentazione di un modello amministrativo destinato a rendere esigibile o operativo il rimborso non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale, salvo che la legge preveda espressamente una decadenza.
  • Per individuare il termine applicabile occorre distinguere tra decadenza e prescrizione: il termine biennale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 è residuale, mentre può trovare applicazione la prescrizione ordinaria decennale quando il diritto al rimborso emerge dalla dichiarazione.
  • In caso di cancellazione della società, i soci possono essere legittimati a proseguire o promuovere il giudizio relativo ai rapporti patrimoniali residui della società estinta.
  • La tutela del diritto sostanziale al rimborso prevale su irregolarità meramente procedurali quando l'Amministrazione dispone già degli elementi necessari per riconoscere l'eccedenza IVA.

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